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Compendio Normativo sulla Sostenibilità

La legislazione sulla sostenibilità (in senso lato) può riguardare in maniera specifica le filiere IG (è il caso del Regolamento 2024/1143), il solo comparto agricolo (es. pacchetto legislativo PAC), ma altresì orizzontalmente diversi o la generalità dei settori produttivi.

Quella che viene proposta di seguito è una raccolta delle principali normative che toccano le diverse dimensioni della sostenibilità (economica, ambientale, sociale, di governance), emanate prevalentemente a livello UE e nazionale, realizzata operando una classificazione che tenga conto delle suddette dimensioni e dando priorità alle disposizioni che impattano direttamente o indirettamente sulle filiere agroalimentari.

Si tratta delle principali regole “base” che, normando il concetto di sostenibilità nelle sue diverse accezioni, costituiscono il presupposto formativo e il substrato legislativo sui cui si fondano i molteplici schemi di certificazione (di organizzazione, di prodotto, di processo, e così via) attualmente operativi ed in continua evoluzione.

Per ogni atto normativo riportato viene proposta una breve descrizione del relativo contenuto.  

La normativa UE raccoglie diverse tipologie di provvedimenti (direttive, regolamenti, decisioni, comunicazioni della Commissione, ecc.), a partire dal pacchetto legislativo della PAC, riguardanti aspetti della sostenibilità che investono l’operatività delle imprese agroalimentari.

Allo stesso modo, la normativa italiana raccoglie leggi, decreti legislativi e decreti ministeriali emanati a livello nazionale, perlopiù attuativi delle norme europee, che disciplinano aspetti chiave della sostenibilità.

I regolamenti PAC 2023-2027

Il 6 dicembre 2021 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE i tre nuovi regolamenti della PAC, a seguito del voto favorevole del Parlamento europeo avvenuto il 23 novembre 2021 e la definitiva approvazione del Consiglio dell’Unione europea ad inizio dicembre. I tre regolamenti riguardano i Piani Strategici degli Stati Membri, le Organizzazioni Comuni di Mercato, i regimi di qualità e le Indicazioni Geografiche, e il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC.

Il pacchetto legislativo della PAC affronta sul piano multidimensionale la sostenibilità nel settore agricolo e agroalimentare.

La base normativa della nuova Politica Agricola Comune ha infatti portato una serie di innovazioni, recepite all’interno dei Piani Strategici Nazionali, sotto il profilo della sostenibilità economica, ambientale e sociale (attraverso misure di sostegno al reddito per la sostenibilità, pagamenti accoppiati, condizionalità, ecoschemi, pagamenti redistributivi, sostegni allo sviluppo rurale e settoriali), supportando tali interventi con risorse del bilancio europeo.

Interventi calzanti in ambito PAC che riguardano la filiera lattiero-casearia sono, ad esempio, quelli riguardanti il benessere animale, la riduzione del farmaco veterinario, ma anche la gestione sostenibile dei pascoli (misure di condizionalità rafforzata ed ecoschemi).

Il sostegno finanziario assicurato dalla PAC si struttura essenzialmente in due pilastri:

  • 1º PILASTRO DELLA PAC – Pagamenti diretti e misure sui mercati agricoli
  • 2º PILASTRO DELLA PAC – Misure per lo sviluppo rurale a titolo del QFP (Quadro finanziario pluriennale); ulteriori misure di sviluppo rurale nel quadro del programma Next Generation EU (NGEU) (strumento temporaneo per la ripresa).

I tre regolamenti chiave che costituiscono l’ossatura essenziale della PAC sono:

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (e s.m.i)

Breve descrizione contenuto – Il regolamento stabilisce norme concernenti:

  1. gli obiettivi generali e specifici da perseguire attraverso il sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel quadro della politica agricola comune (PAC), nonché i relativi indicatori;
  2. i tipi di interventi e i requisiti comuni per il perseguimento di tali obiettivi da parte degli Stati membri, nonché le relative modalità di finanziamento;
  3. i piani strategici della PAC redatti dagli Stati membri che fissano i target finali, precisano le condizioni degli interventi e assegnano le risorse finanziarie, conformemente agli obiettivi specifici e alle esigenze individuate;
  4. il coordinamento e la governance, nonché il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.


Obiettivi generali in ambito economico, ambientale e sociale del sostegno dei piani strategici con i fondi PAC (articolo 5)
:

  1. promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine;
  2. sostenere e rafforzare la tutela dell’ambiente, compresa la biodiversità, e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi;
  3. rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali.

Il regolamento stabilisce che gli Stati membri debbano includere nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e alle norme BCAA (Buone condizioni agronomiche ambientali) stabilite nel piano strategico della PAC, relativamente ai seguenti settori specifici:

  1. il clima e l’ambiente, compresi l’acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi;
  2. la salute pubblica e delle piante;
  3. il benessere degli animali.

Il medesimo regolamento prevede altresì che gli Stati membri includano un sistema di sanzioni amministrative nei propri piani strategici della PAC in presenza di violazioni di norme sulle condizioni di impiego e la salute e sicurezza dei lavoratori (condizionalità sociale).

Da menzionare, infine, il dettaglio dei tipi di intervento di sostegno sviluppati che possono assumere la forma di: pagamenti diretti disaccoppiati (sostegni al reddito per la sostenibilità, per i giovani agricoltori, per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali) e accoppiati; interventi settoriali (i quali nelle diverse filiere devono contribuire a migliorare la sostenibilità economica, ambientale e sociale delle rispettive produzioni agricole); interventi per lo sviluppo rurale (in relazione a impegni in materia di ambiente e di clima, vincoli naturali, investimenti, giovani agricoltori e avvio nuove attività, strumenti per la gestione del rischio, cooperazione, scambio di conoscenze e diffusione dell’informazione).

Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (e s.m.i)

Breve descrizione contenuto – Il regolamento introduce importanti revisioni/innovazioni alla disciplina OCM (es. disposizioni settoriali relative alla commercializzazione), e alle norme concernenti le Indicazioni Geografiche (protezione, modifiche disciplinari, controlli, regolazione dell’offerta), inserendo altresì iniziative verticali e orizzontali per la sostenibilità (con deroghe al principio della concorrenza per accordi, decisioni e pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli che si riferiscono alla produzione e al commercio di prodotti agricoli e che mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell’Unione o nazionale).

Tra le modifiche intervenute sul regolamento 1151/2012 (non più in vigore perché sostituito dal nuovo reg. 2024/1143), significativa è l’integrazione che riguarda i prodotti agricoli, meritevoli di protezione nell’ambito dei regimi di qualità, che devono possedere proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione, «o del loro contribuito allo sviluppo sostenibile».

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (e s.m.i.)

Breve descrizione contenuto – Il regolamento stabilisce le regole sul finanziamento delle spese connesse alla PAC (Fondo europeo agricolo di garanzia-FEAGA e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR), sui sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri (autorità competente, organismi pagatori, organismi di coordinamento, organismi di certificazione), sulle procedure di liquidazione e di conformità.

In quest’ultimo ambito rientrano le disposizioni relative al sistema di controllo della condizionalità e alle sanzioni amministrative legate alla condizionalità.

Green Deal, Farm to Fork, Biodiversity: le comunicazioni della Commissione europea

Breve descrizione contenuto – A novembre 2019 la Commissione ha pubblicato la Comunicazione sul Green Deal europeo. L’obiettivo ambizioso è quello di far diventare l’Europa il primo continente a impatto climatico zero, con l’obiettivo della neutralità climatica dell’UE entro il 2050.
La Comunicazione sollecita gli Stati membri a incentivare tutti gli attori interessati ad adottare soluzioni per ridurre le emissioni di tutti i settori produttivi, estendere il sistema di scambio di quote di emissione, sviluppare fonti di energia più pulite e di tecnologie verdi, sviluppare un’economia realmente circolare e proteggere la biodiversità e indirizza a queste priorità le future politiche comunitarie di intervento.


Breve descrizione contenuto
– Come dichiarato dalla stessa Commissione, la strategia Farm to Fork è il cuore del Green Deal europeo, poiché affronta in maniera sistemica le sfide legate alla sostenibilità dei sistemi alimentari, riconoscendo le connessioni che legano la salute delle singole persone, delle società e dell’ambiente. La Strategia, di durata decennale, si sviluppa intorno a sei macro-obiettivi, che riguardano la sostenibilità della produzione alimentare, la sicurezza nell’approvvigionamento alimentare (la c.d. Food Security), la sostenibilità nelle fasi delle filiere alimentari successive a quella agricola (distribuzione, vendita, ristorazione, etc.), la promozione di un consumo alimentare sostenibile, la riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari e la lotta alle frodi nelle filiere alimentari. Si tratta, pertanto, di una strategia molto ampia e trasversale a diverse politiche e fondi europei, pensata per affrontare diverse sfide che richiedono un approccio sistemico e complesso declinato in alcuni ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il 2030, tra i quali:

  • Riduzione del 50% dell’uso dei pesticidi chimici;
  • Riduzione del 50% della perdita di nutrienti, per il recupero della fertilità dei suoli;
  • Riduzione del 20% dell’uso dei fertilizzanti;
  • Riduzione del 50% delle vendite di antimicrobici per gli animali d’allevamento e di antibiotici per l’acquacoltura;
  • Raggiungimento di almeno il 25% di terreni agricoli biologici a livello europeo.


Breve descrizione contenuto
– L’altro grande pilastro del Green Deal Europeo è la strategia UE sulla biodiversità. La strategia riafferma e mette a sistema molti dei principi di gestione ambientale che nei decenni passati erano stati dettagliati in diversi regolamenti e direttive, introducendone di nuovi e integrandoli in una strategia complessa e ambiziosa. Con riferimento agli impatti della crisi pandemica, la strategia afferma che “investire nella protezione e nel ripristino della natura sarà di cruciale importanza anche per la ripresa economica dell’Europa dalla crisi COVID-19“, riconoscendo quindi lo stretto legame fra crescita economica sostenibile e protezione della biodiversità. Diversi gli ambiziosi obiettivi che la Commissione prevede di raggiungere entro il 2030 (aree e specie protette, corridoi ecologici, protezione della fertilità del suolo, riduzione dell’erosione e aumento della materia organica che vi è contenuta, protezione degli ecosistemi marini e di acqua dolce, ripopolamento delle foreste). Tra questi la destinazione di almeno il 10% delle superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità.

Il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l’Italia

Gli obiettivi della PAC per il periodo 2023-2027, incentrati su aspetti sociali, ambientali ed economici, costituiscono la base su cui i Paesi membri dell’UE hanno elaborato i rispettivi piani strategici.

Il 2 dicembre 2022 è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea (C(2022) 8645 final) il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell’Italia. L’approvazione del PSP è arrivata alla fine di un articolato processo di negoziazione e confronto con la Commissione europea avviato con la notifica della prima proposta di strategia il 31 dicembre 2021.

Il PSP rappresenta una strategia ambiziosa rispetto a diversi obiettivi di competitività, sostenibilità ambientale, equilibrio territoriale e qualità degli alimenti, ponendosi in stretta sinergia con altre politiche non strettamente agricole che ne rafforzano, tuttavia, la portata e l’efficacia: dal PNRR alle politiche di coesione. Per la prima volta, tutti gli strumenti finanziabili attraverso i due principali Fondi europei che interessano il settore primario, il FEAGA e il FEASR, rientrano in un unico documento di programmazione comune a livello nazionale, delineando una strategia nazionale per il settore agricolo, agroalimentare e forestale.

Il Piano prevede nel complesso 173 interventi, tra Primo e Secondo Pilastro, e risorse finanziarie per quasi 37 miliardi di euro complessivi per il periodo 2023-2027, con i quali affrontare le esigenze espresse dal territorio, puntando al potenziamento della competitività del sistema agro-alimentare e forestale in ottica sostenibile, al rafforzamento della resilienza e vitalità dei territori rurali, alla promozione del lavoro agricolo e forestale di qualità e alla sicurezza sui posti di lavoro, al sostegno alla capacità di attivare scambi di conoscenza, ricerca e innovazioni e all’ottimizzazione del sistema di governance.

L’ultima versione del Piano italiano è stata approvata in data 11 dicembre 2024.

Oltre al regolamento di riforma del sistema delle Indicazioni Geografiche, ai regolamenti base della PAC e alle comunicazioni della Commissione europea relative al Green Deal e alle strategie Farm to Fork e Biodiversity, si segnalano ulteriori fonti normative che afferiscono ai diversi pilastri della sostenibilità (ambientale, economico, sociale) e che possono riguardare il settore agroalimentare (norme verticali) o trasversalmente diversi comparti produttivi (norme orizzontali).

Temi e relative normative afferenti alla dimensione ambientale della sostenibilità

  1. Benessere animale

Breve descrizione contenuto – La Direttiva definisce norme minime per la protezione di tutti gli animali negli allevamenti, indipendentemente dalla specie. Viene sancito che gli Stati membri debbano provvedere affinché i proprietari o i custodi adottino le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili. Agli SM tocca inoltre assicurare che le condizioni di allevamento o di custodia degli animali siano conformi a precise disposizioni (in quanto a numero di addetti sufficienti alla loro cura, ai controlli continuativi, alla registrazione dei trattamenti medici effettuati, alla libertà di movimento, a fabbricati e locali di stabulazione destinati ad accoglierli, alla verifica degli impianti meccanici o automatici indispensabile per la loro salute ed il benessere, ai mangimi all’acqua e al divieto di altre sostanze al di fuori di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici, alle mutilazioni e ai procedimenti di allevamento).

Altre norme UE definiscono gli standard di benessere degli animali da allevamento durante il trasporto e al momento dell’abbattimento e della macellazione:

Direttive specifiche disciplinano la protezione di singole categorie di animali, come ad esempio vitelli, suini, galline ovaiole e polli allevati per la produzione di carne:

Oltre agli animali da allevamento, anche gli animali impiegati negli esperimenti di laboratorio e gli animali selvatici negli zoo sono tutelati da appositi standard armonizzati a dimensione UE.

Il benessere degli animali è parte integrante della nuova strategia Farm to Fork (F2F) (dal produttore al consumatore) dell’Unione europea.

In Italia la normativa di riferimento per il benessere animale è rappresentata dal:

Breve descrizione contenuto – Il D.lgs. stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, gli obblighi per i proprietari, i custodi e i detentori degli animali, le modalità delle ispezioni e dei controlli veterinari ad opera delle competenti autorità nazionali e dell’UE (autorità sanitarie e Ministero della Sanità, esperti veterinari della Commissione europea).

L’Italia ha altresì istituito il “Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale” (vedi sezione del sito web AECIS dedicata agli schemi di certificazione), che definisce requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, con l’obiettivo di elaborare una norma unica di riferimento nella certificazione regolamentata relativa al benessere animale.

Anche altre organizzazioni internazionali hanno emanato raccomandazioni e linee guida in tema di benessere degli animali come l’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) .

  1. Agricoltura biologica

Breve descrizione contenuto – Si tratta dell’atto di base che stabilisce le norme relative alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. A partire da questo regolamento sono stati adottati atti giuridici derivati (atti delegati e atti di esecuzione) che riguardano tre ambiti: produzione ed etichettatura, controlli e commercio. L’articolo 4 del regolamento base (2018/848) definisce gli obiettivi generali perseguiti dalla produzione biologica: contribuire a tutelare l’ambiente e il clima; conservare a lungo termine la fertilità dei suoli; contribuire a un alto livello di biodiversità; contribuire efficacemente a un ambiente non tossico; contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie; promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell’Unione; incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione; contribuire allo sviluppo dell’offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica; contribuire a un elevato livello di biodiversità, in particolare utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e varietà biologiche adatte alla produzione biologica; promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a prospettive economiche favorevoli del settore biologico.

La normativa italiana vigente che regolamenta la produzione biologica trae origine dalla:

  • Legge 9 marzo 2022, n. 23 – Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico (e s.m.i)

Breve descrizione contenuto – La legge nazionale disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti: il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti; i distretti biologici e l’organizzazione della produzione e del mercato, compresa l’aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera; le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell’utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni; l’uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

A questa legge si affiancano molteplici decreti ministeriali emanati a seguito del varo del Regolamento (UE) 2018/848.

  1. Produzione integrata

La produzione integrata in agricoltura è un sistema di coltivazione che privilegia tecniche per ridurre l’impatto ambientale e l’uso di sostanze chimiche, integrando input naturali e garantendo maggiore sostenibilità.

La produzione integrata, riconosciuta a livello comunitario, si integra con la normativa europea, come la PAC, per promuovere pratiche agricole più sostenibili.

In Italia, il Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027, attuativo della PAC (Regolamento UE 2021/2115), promuove l’agricoltura sostenibile, inclusa la produzione integrata, attraverso misure di sostegno finanziario.

In quest’ottica, il Belpaese ha istituito il “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)” (vedi sezione del sito web AECIS dedicata agli schemi di certificazione), che certifica i prodotti agricoli ottenuti con metodi di produzione integrata, con la:

Breve descrizione contenuto – L’articolo 2 della Legge (comma 3 e seguenti) istituisce il «Sistema di qualità nazionale di produzione integrata» che assicura che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata, il cui rispetto viene verificato da organismi terzi accreditati. Il comma 4 del medesimo articolo illustra la definizione di «produzione integrata» (“sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici”). La legge ricorda che l’adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.

E’ la Norma UNI 11233 a fornire le linee guida per la progettazione e l’attuazione di sistemi di produzione integrata, stabilendo principi e requisiti.

 

  1. Pesticidi e Nitrati

Breve descrizione contenuto – La direttiva mira a ridurre i rischi per l’ambiente e per la salute pur mantenendo la produttività delle colture e migliorando i controlli relativi all’uso e alla distribuzione dei pesticidi.

Breve descrizione contenuto – Il regolamento stabilisce norme riguardanti l’autorizzazione, l’immissione sul mercato, l’impiego e il controllo all’interno dell’UE dei prodotti fitosanitari, così come sono presentati nella loro forma commerciale. Scopo del regolamento è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente e di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola.

Nell’ambito del Green Deal europeo e in particolare della strategia “Dal produttore al consumatore” e di quella per la biodiversità, la Commissione europea ha in programma di adottare provvedimenti per ridurre del 50% l’utilizzo dei pesticidi chimici e il pertinente rischio entro il 2030.

A tal fine, il 22 giugno 2022 la Commissione ha approvato la proposta di revisione della direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi che promuove un utilizzo maggiore di soluzioni alternative per proteggere i raccolti dai parassiti e dalle malattie.

Tuttavia, la suddetta proposta di regolamento è stata respinta dal Parlamento nel novembre 2023 e nel febbraio 2024 la Commissione l’ha ritirata su pressione del mondo produttivo e dell’opposizione di diversi Stati membri.

In Italia l’uso sostenibile dei pesticidi è regolato dal Piano d’Azione Nazionale (PAN) e dal:

Altra norma europea è quella che affronta l’inquinamento delle acque da nitrati di origine agricola:

Breve descrizione contenuto – La cd. Direttiva Nitrati ha come obiettivo la tutela delle acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole (principalmente fertilizzanti ed effluenti zootecnici).

In Italia, la normativa sui nitrati, che recepisce la Direttiva 91/676/CEE, è contenuta nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (articolo 92) .

 

  1. Emissioni e neutralità climatica

Le attività industriali generano emissioni di sostanze nocive per la salute umana e per l’ambiente. L’allevamento di bestiame è un esempio di attività industriale che rilascia nell’ambiente emissioni inquinanti. I paesi dell’UE hanno stabilito norme comuni per limitare tali emissioni. Oltre al Regolamento (UE) 2024/1735 (che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette) si segnala la:

Breve descrizione contenuto – La direttiva relativa alle emissioni industriali è il principale strumento dell’UE che regolamenta l’inquinamento causato dalle installazioni industriali. Per ridurre in maniera più efficace le suddette emissioni, la direttiva riveduta include nel proprio ambito di applicazione più aziende zootecniche per allevamenti intensivi su larga scala, compresi gli allevamenti di suini e pollame. Viene altresì introdotto l’obbligo per le aziende di adottare un sistema di gestione ambientale per le emissioni industriali e quelle derivanti dall’allevamento. Le norme puntano a: prevenire e controllare le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo generate dai più grandi impianti industriali europei; ridurre al minimo l’uso delle risorse; rendere i processi più efficienti; incoraggiare pratiche di economia circolare; garantire la prevenzione e il controllo dei rifiuti.

L’Italia ha già iniziato a recepire le direttive europee sulle emissioni industriali, come la Direttiva (UE) 2024/1785, entro i termini stabiliti (entro il 2026). Nel frattempo resta in vigore il:

Breve descrizione contenuto – Si tratta del cosiddetto “Testo Unico Ambientale”, che definisce i limiti di emissione, le procedure di autorizzazione e i controlli per gli impianti e le attività che producono emissioni. Il D.Lgs. è integrato da altre normative europee e nazionali e da ulteriori decreti e provvedimenti che regolano specifici aspetti delle emissioni in atmosfera.

La riduzione delle emissioni non è l’unico modo per conseguire la neutralità climatica. Anche l’eliminazione di CO2 dall’atmosfera mediante cattura nel suolo e nelle foreste contribuisce a ridurre le emissioni totali di gas a effetto serra dell’UE:

Breve descrizione contenuto – Il regolamento LULUCF (uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura) disciplina le emissioni di gas serra e gli assorbimenti di CO2 nel settore dell’uso del suolo e della silvicoltura. Le norme rivedute fissano un obiettivo UE più elevato per gli assorbimenti di CO2 da raggiungere entro il 2030. Questo contribuirà all’obiettivo generale dell’UE di ridurre le sue emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030 e conseguire la neutralità climatica entro il 2050 (pacchetto legislativo “Pronti per il 55%”).

La certificazione degli assorbimenti di carbonio in Europa è un meccanismo volontario che mira a promuovere e certificare progetti di assorbimento di carbonio, come la riforestazione, la carbon-farming e lo stoccaggio di carbonio nei prodotti, per contribuire alla neutralità climatica. Questa certificazione assicura che gli assorbimenti di carbonio siano di alta qualità, quantificabili, addizionali, a lungo termine e sostenibili.

L’Unione europea ha approvato un regolamento che istituisce un quadro di certificazione a livello UE per gli assorbimenti di carbonio:

Breve descrizione contenuto – Il regolamento, entrato in vigore il 26 dicembre 2024, detta le regole per la certificazione di attività di rimozione del carbonio, come lo stoccaggio permanente del carbonio, la carboniocoltura (carbon farming) e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti. La certificazione aiuta a creare fiducia, orientare i finanziamenti verso progetti di assorbimento di carbonio, e fornisce informazioni al pubblico sulle attività di rimozione del carbonio. Il regolamento mira a sostenere il conseguimento degli obiettivi dell’Unione nell’ambito dell’accordo di Parigi, in particolare il conseguimento collettivo, al più tardi entro il 2050, dell’obiettivo della neutralità climatica.

  1. Tutela del suolo

I suoli sani sono alla base del 95% degli alimenti che consumiamo, ospitano oltre il 25% della biodiversità nel mondo e sono il più grande comparto di carbonio terrestre del pianeta. Tuttavia, il suolo è una risorsa limitata e oltre il 60% dei suoli dell’UE non è in buone condizioni.

La strategia dell’UE per il suolo, presentata dalla Commissione nel 2021, individua un’importante causa dell’allarmante stato dei suoli dell’UE nella mancanza di una normativa specifica dell’Unione. Per garantire al suolo lo stesso livello di protezione che esiste per l’acqua, l’ambiente marino e l’atmosfera nell’UE, il 5 luglio 2023 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva sul monitoraggio del suolo:

Breve descrizione contenuto – La direttiva proposta istituisce un quadro per il monitoraggio del suolo al fine di migliorare la resilienza e gestire i rischi dei siti contaminati. Stabilisce inoltre principi di mitigazione del consumo di suolo, con particolare attenzione all’impermeabilizzazione e alla rimozione del suolo. L’ambizioso obiettivo ultimo della direttiva è far sì che tutti i suoli siano sani entro il 2050, in linea con l’obiettivo “inquinamento zero” dell’UE. La direttiva contribuirà inoltre alla realizzazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Ad aprile 2025 Consiglio e Parlamento dell’UE hanno raggiunto un accordo sulla proposta di direttiva.

  1. Ripristino della natura

Breve descrizione contenuto – Il regolamento stabilisce norme destinate a contribuire: al recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati; al conseguimento degli obiettivi generali dell’Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degrado del suolo; a una maggiore sicurezza alimentare; all’adempimento degli impegni internazionali dell’Unione.

Istituisce altresì un quadro nel cui ambito gli Stati membri attuano misure di ripristino efficaci in almeno il 20% delle superfici terrestri e nel 20% delle aree marine dell’UE entro il 2030. Entro il 2050, tali misure dovrebbero essere in vigore per tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino.

A ciascun ecosistema si applicano obiettivi di ripristino diversi e gli Stati membri decideranno le misure specifiche da attuare sui rispettivi territori.

  1. Gestione sostenibile delle risorse idriche

Breve descrizione contenuto – La direttiva quadro sulle acque è la normativa principale dell’Unione europea che riguarda la protezione e il miglioramento dello stato delle acque in tutti gli Stati membri. La direttiva mira a raggiungere un buono stato ecologico e chimico per tutte le acque superficiali e sotterranee. In quest’ottica prevede: l’istituzione di piani di gestione per i distretti idrografici (aree di bacino idrografico) e la definizione di obiettivi ambientali specifici per ogni corpo d’acqua; la realizzazione di un’ampia rete di monitoraggio per valutare lo stato delle acque e l’efficacia delle misure di gestione; include disposizioni per la protezione dalle fonti di inquinamento puntuali (es. scarichi industriali) e diffuse (es. agricoltura); adotta principi di prevenzione dell’inquinamento e precauzione per proteggere l’ambiente.

L’UE ha formulato di recente raccomandazioni chiave agli Stati membri per migliorare la gestione delle risorse idriche entro il 2027, tra cui: aumentare il rispetto della legislazione dell’UE in materia di acque aderendo ai limiti di inquinamento, in particolare l’inquinamento da nutrienti proveniente dall’agricoltura, e garantendo che lo scarico delle acque reflue sia gestito in modo adeguato per proteggere l’ambiente e la salute umana; garantire finanziamenti sufficienti per colmare le carenze di finanziamento e garantire un’attuazione efficace delle misure di gestione delle risorse idriche; attuare misure supplementari per affrontare le sfide ambientali persistenti, come l’inquinamento chimico; promuovere il riutilizzo dell’acqua e aumentare l’efficienza e la circolarità per prevenire lo sfruttamento eccessivo delle falde acquifere, combattere le estrazioni illegali e mitigare la siccità.

Breve descrizione contenuto – La Direttiva Alluvioni è un quadro legislativo europeo che mira a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni sulla salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e l’attività economica. Impone agli Stati membri di valutare e gestire il rischio di alluvioni attraverso la creazione di mappe di pericolosità e piani di gestione del rischio.

In Italia, la direttiva è stata recepita con il D.lgs. 49/2010 e le attività di valutazione e gestione del rischio sono state organizzate in diverse fasi, come la valutazione preliminare, l’elaborazione delle mappe e la redazione dei piani di gestione.

  1. Gestione rifiuti da imballaggio (economia circolare)

Breve descrizione contenuto – Il regolamento intende affrontare il crescente problema dei rifiuti da imballaggi, uniformare le leggi del mercato interno e promuovere l’economia circolare. Le norme approvate comprendono obiettivi di riduzione degli imballaggi (del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040) e impongono ai Paesi UE di ridurre in particolare i rifiuti di imballaggio in plastica. Determinati tipi di imballaggi di plastica monouso saranno vietati a partire dal 1° gennaio 2030. Tra questi figurano gli imballaggi per frutta e verdura fresche non trasformate e per i cibi e le bevande consumati in bar e ristoranti, le monoporzioni (ad esempio condimenti, salse, panna da caffè e zucchero), i piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi e le borse di plastica in materiale ultraleggero al di sotto dei 15 micron. Sono previsti obiettivi di riutilizzo specifici da raggiungere entro il 2030 per imballaggi di bevande alcoliche e analcoliche (ad eccezione, tra gli altri, di latte, vino, anche aromatizzato, e superalcolici), imballaggi multipli e imballaggi per la vendita e per il trasporto. Sarà introdotta una nuova etichettatura armonizzata per gli imballaggi, per facilitare il conferimento, il recupero e il riciclo.  In vigore dall’11 febbraio 2025, il regolamento è pienamente applicabile dal 12 agosto 2026.

Temi e relative normative afferenti alla dimensione economica e di governance aziendale della sostenibilità

  1. Pratiche commerciali sleali filiera agroalimentare

Le pratiche commerciali sleali nei rapporti interaziendali si discostano dalla buona condotta commerciale e sono in contrasto con i principi di buona fede e correttezza. La filiera agroalimentare è vulnerabile alle pratiche commerciali sleali a causa dei forti squilibri tra piccoli e grandi operatori. Spesso gli agricoltori e i piccoli produttori non dispongono di un potere contrattuale sufficiente per difendere i propri interessi.

L’Unione europea ha pertanto deciso di migliorare la protezione degli agricoltori, nonché dei fornitori di piccole e medie dimensioni, prevedendo norme obbligatorie che vietino determinate pratiche commerciali sleali.

Breve descrizione contenuto – Allo scopo di contrastare le pratiche che si discostano nettamente dalle buone pratiche commerciali, sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte, la direttiva definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate nelle relazioni tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e alimentare e stabilisce norme minime concernenti l’applicazione di tali divieti, nonché disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto.

E’ attualmente in atto un rafforzamento dell’impianto normativo vigente a tutela delle imprese del comparto, grazie ad una proposta di regolamento della Commissione europea che introduce un insieme completo di norme per la cooperazione transfrontaliera contro le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese all’interno della filiera agricola e alimentare, oltre a migliorare la cooperazione transnazionale nei casi in cui fornitori e acquirenti si trovano in Stati membri diversi.

Il regolamento proposto introduce un meccanismo di assistenza reciproca, che consentirebbe alle autorità nazionali di contrasto di chiedere e scambiare informazioni e di chiedere a un’altra autorità di contrasto di adottare misure per loro conto.

Parallelamente, la Commissione europea propone modifiche mirate all’attuale quadro giuridico definito dal regolamento che istituisce un’Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli (OCM). Anche questa proposta punta a migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare e sostenere il loro reddito (obbligo generale contratti scritti, istituzione obbligatoria dei meccanismi di mediazione, rafforzamento delle organizzazioni dei produttori e loro associazioni migliorandone il potere contrattuale, sostegno finanziario alle stesse OP, definizione uso termini facoltativi come “giusto”, “equo” e “filiere corte”, possibilità per gli agricoltori e altri attori di concordare iniziative di sostenibilità).

L’Italia ha fatto sue le indicazioni europee varando una norma di recepimento della suddetta Direttiva.

  • Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell’articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari

Breve descrizione contenuto – Recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2019/633, che ha dunque lo scopo di contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche.

La normativa non si applica, invece, ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori.

L’ICQRF (Ispettorato Centrale Repressione Frodi del Masaf) è l’Autorità nazionale incaricata di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

  1. Finanza sostenibile

Breve descrizione contenuto – Il Regolamento sulla Tassonomia dell’UE stabilisce una classificazione delle attività economiche che possono essere considerate ecocompatibili in base a sei obiettivi ambientali. Tali obiettivi sono: mitigazione del cambiamento climatico; adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; transizione verso un’economia circolare; prevenzione e controllo dell’inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Il regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, fornisce una base per la definizione di “investimenti verdi” e per la transizione verso un’economia sostenibile, permettendo dunque agli investitori di identificare e investire in attività sostenibili. 

In Italia, la Tassonomia UE è stata integrata nel sistema normativo nazionale attraverso vari provvedimenti (linee guida e direttive dell’autorità di regolamentazione), che hanno lo scopo di tradurre le disposizioni europee in pratiche concrete per le imprese e gli investitori.

  1. Compliance aziendale

La compliance aziendale è il processo attraverso cui un’azienda assicura di rispettare le leggi, i regolamenti e le normative applicabili, nonché le procedure interne e i codici di condotta. Questo include anche il rispetto di principi etici e di buona condotta.

Oltre alla normativa antiriciclaggio, a quella relativa alla privacy e alla protezione dei dati personali, alle misure preventive per la sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito della compliance assume rilievo in Italia la disciplina della responsabilità amministrativa delle società introdotta dal:

  • Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (e s.m.i.)

Breve descrizione contenuto – Il decreto legislativo italiano ha introdotto un importante cambiamento nel sistema penale, rendendo le persone giuridiche (società, enti, ecc.) responsabili per i reati commessi dai loro rappresentanti o dipendenti nel loro interesse o a loro vantaggio. Prima di questo decreto, la responsabilità penale era limitata alle persone fisiche che materialmente avevano commesso il reato. Il decreto prevede che, per evitare la responsabilità amministrativa, l’ente possa adottare un modello di gestione, organizzazione e controllo (Modello 231) che sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’attività dell’ente. Questo modello deve essere implementato e aggiornato regolarmente per essere efficace.

Il D.Lgs. nasce in virtù di una delega al Governo ad opera di una legge (Legge 29 settembre 2000, n. 300) di ratifica ed esecuzione di una serie di atti internazionali (Convenzioni a livello comunitario e OCSE).

Breve descrizione contenuto – La Direttiva Europea sul Whistleblowing prevede l’adozione di nuovi standard di protezione a favore dei “whistleblower” (i cosiddetti “segnalanti”). Gli obiettivi della Direttiva sono: rilevare e prevenire comportamenti scorretti e violazioni di leggi e regolamenti; migliorare l’applicazione della legge implementando canali di segnalazione efficaci, affidabili e sicuri per proteggere i segnalanti da eventuali ritorsioni; proteggere i whistleblower aiutandoli a denunciare atti illeciti o irregolarità in modo sicuro, garantendo la possibilità di segnalare in modo anonimo.

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, in Italia è stato emanato il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

  1. Dovere di diligenza (Due diligence)

Breve descrizione contenutoLa CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) introduce obblighi per le imprese di grandi dimensioni per quanto riguarda gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e sulla protezione dell’ambiente. Definisce inoltre le responsabilità connesse a tali obblighi. Le norme non riguardano solo le attività delle imprese, ma anche quelle delle loro filiazioni e dei loro partner commerciali lungo la catena di attività delle imprese. La direttiva, entrata in vigore il 25 luglio 2024, si applicherà in funzione delle dimensioni delle imprese secondo un calendario che detta precise scansioni temporali (3 anni dall’entrata in vigore per imprese con oltre 5000 dipendenti e 1500 milioni di EUR di fatturato; 4 anni dall’entrata in vigore per imprese con oltre 3000 dipendenti e 900 milioni di EUR di fatturato; 5 anni dall’entrata in vigore per imprese con oltre 1000 dipendenti e 450 milioni di EUR di fatturato). La CSDDD impone agli Stati membri, compresa l’Italia, l’obbligo di recepire la direttiva nel diritto nazionale entro il 26 luglio 2026. Il 26 febbraio 2025, nel suo primo pacchetto “omnibus”, la Commissione europea ha proposto modifiche alla suddetta direttiva al fine di semplificare gli obblighi in materia di dovere di diligenza, rinviandone di un anno il termine di recepimento e la prima fase dell’applicazione (riguardante le imprese più grandi).

 

  1. Rendicontazione (Bilancio di sostenibilità)

Breve descrizione contenutoLa Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) impone alle aziende di rendere conto in modo più dettagliato e standardizzato sulle proprie performance in materia di sostenibilità, includendo aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG). Le imprese che rientrano, in numero crescente, nell’ambito di applicazione di tali norme devono dunque fornire informazioni relative a quattro settori: questioni ambientali, diritti umani, misure anticorruzione, questioni relative alla diversità. Sono tenute a pubblicare informazioni dettagliate sull’impatto della loro attività sulla società e sull’economia e viceversa (“doppia rilevanza”). Le nuove norme, entrate in vigore il 5 gennaio 2024, sono intese a: consentire agli investitori di prendere decisioni vantaggiose sia per le persone che per l’ambiente; aumentare la responsabilità delle imprese; facilitare la transizione verso un’economia sostenibile. Le imprese saranno tenute a comunicare le informazioni conformemente ai principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS). Grazie a tali principi comuni, in tutta l’UE le imprese pubblicheranno informazioni comparabili e comunicheranno in modo più efficiente le loro prestazioni in termini di sostenibilità. Il 26 febbraio 2025, nel suo primo pacchetto “omnibus”, la Commissione europea ha proposto modifiche alla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità al fine di rendere quest’ultima più accessibile e più facile da attuare. A questo proposito, è stata rinviata di due anni l’entrata in applicazione degli obblighi di cui alla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità per le grandi imprese che non l’hanno ancora avviata e le PMI quotate. La CE ha altresì in programma una serie di misure per agevolare la rendicontazione (restringendo l’ambito di applicazione, consentendo alle imprese che non rientrano nel nuovo ambito di applicazione di presentare relazioni volontarie in base a principi di rendicontazione semplificati, rivedendo e semplificando i principi europei di rendicontazione di sostenibilità, ecc.).

            La Direttiva CSRD è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125

  1. Greenwashing (obbligo di correttezza nelle dichiarazioni ambientali)

Breve descrizione contenutoLa Direttiva “greenwashing” mira a combattere la comunicazione ingannevole che fa sembrare un prodotto o un servizio più sostenibile di quanto non lo sia in realtà, introducendo nuove regole per garantire la trasparenza e l’affidabilità delle informazioni ambientali divulgate dalle aziende. L’introdotto divieto di affermazioni generiche riguarda indicazioni ambientali generiche come “rispettoso dell’ambiente”, “naturale”, “biodegradabile” o “neutrale dal punto di vista climatico” se non supportate da prove concrete. La direttiva prevede inoltre che i marchi di sostenibilità debbano essere basati su schemi di certificazione approvati o istituiti da autorità pubbliche. Da un lato, dunque, le nuove norme impediscono che i consumatori vengano ingannati dalla comunicazione greenwashing, rendendo le informazioni ambientali più affidabili e trasparenti. Dall’altro, le aziende sono incoraggiate a adottare pratiche commerciali più responsabili e a basare le proprie comunicazioni su fatti concreti. La direttiva contribuisce dunque a rendere il mercato più trasparente e a garantire che le aziende che adottano comportamenti sostenibili non siano penalizzate da quelle che praticano il greenwashing. Entro il 27 marzo 2026, gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla suddetta direttiva e tali disposizioni si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026.

Temi e relative normative afferenti alla dimensione sociale della sostenibilità

  1. Lavoro equo e sicuro, conciliazione vita-lavoro, lavoro forzato

L’UE ha introdotto una serie di norme in materia di lavoro che assicurano un alto livello di protezione sociale. Tali norme includono requisiti minimi sui salari e sulle condizioni di lavoro, come l’orario massimo settimanale, tutelano i lavoratori part-time e i lavoratori distaccati, e garantiscono il diritto dei lavoratori a essere informati su aspetti importanti del loro impiego. Queste misure possono essere considerate i fondamenti della dimensione sociale dell’UE.

Il diritto a condizioni di lavoro eque è sancito dal Pilastro europeo dei Diritti Sociali e nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea.


Breve descrizione contenuto
– La direttiva impone agli Stati membri dell’UE di garantire i seguenti diritti a tutti i lavoratori: un limite all’orario di lavoro settimanale; una pausa di riposo durante l’orario di lavoro se il lavoratore è in servizio per più di 6 ore; un periodo minimo di riposo giornaliero; un periodo minimo di riposo settimanale; ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane all’anno; protezione extra in caso di lavoro notturno. La direttiva sull’orario di lavoro contiene anche norme speciali che si applicano a determinate categorie di lavoratori (lavoratori mobili, lavoratori offshore e lavoratori a bordo di navi da pesca marittime).

In Italia, il Decreto Legislativo 66/2003 (e s.m.i.) ha recepito la direttiva europea, fissando l’orario normale di lavoro a 40 ore settimanali, anche se i contratti collettivi possono prevedere durate inferiori. La normativa italiana, nel rispetto della direttiva, prevede anche che il datore di lavoro implementi un sistema per misurare la durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore. 


Breve descrizione contenuto
– La direttiva stabilisce procedure per l’adeguatezza dei salari minimi legali, promuove la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari e migliora l’accesso effettivo alla tutela garantita dal salario minimo per i lavoratori che hanno diritto a un salario minimo a norma del diritto nazionale.


Breve descrizione contenuto
– Nota anche come “direttiva quadro sulla salute e sicurezza sul lavoro”, è una normativa europea che stabilisce i principi fondamentali per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività. Essa impone ai datori di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, prevedendo misure di prevenzione dei rischi, formazione e informazione, e coinvolgimento dei lavoratori. La direttiva quadro costituisce la base di molteplici direttive derivate in diversi ambiti e del regolamento relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

La direttiva 89/391/CEE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 81/2008 (e s.m.i.), noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL), che rappresenta il riferimento normativo nazionale in materia. 


Breve descrizione contenuto
– La direttiva ha inteso modernizzare il previgente quadro giuridico dell’UE in materia di congedi per motivi familiari e di modalità di lavoro flessibili, prevedendo: l’introduzione del congedo di paternità; il rafforzamento del congedo parentale; l’introduzione del congedo per i caregiver per i lavoratori che forniscono assistenza personale o supporto a un familiare o a una persona che vive nello stesso nucleo familiare; l’estensione del diritto di richiedere modalità di lavoro flessibili (orario di lavoro ridotto, orario di lavoro flessibile e flessibilità sul posto di lavoro) a tutti i genitori lavoratori di bambini fino ad almeno 8 anni di età e a tutti i tutori.

L’Italia ha recepito questa direttiva con il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore il 13 agosto 2022, che ha introdotto, tra l’altro, un congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi per il padre, ha ampliato il congedo parentale e ha introdotto nuove disposizioni per i prestatori di assistenza. 


Breve descrizione contenuto
– Il regolamento stabilisce norme che vietano agli operatori economici di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell’Unione o di esportare dal mercato dell’UE prodotti ottenuti con il lavoro forzato (come definito dalla Convenzione 29 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro), al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e contribuire alla lotta contro il lavoro forzato.

In Italia, la normativa sul lavoro forzato è principalmente disciplinata dalla Costituzione, dal Codice Penale e dalle disposizioni internazionali. L’articolo 4 della Costituzione vieta ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio. Il Codice Penale, all’articolo 490, punisce chiunque costringa un’altra persona a compiere un lavoro forzato. 

 

  1. Parità di genere, diversità e inclusione (D&I)

La parità tra uomini e donne è uno dei principi fondanti dell’Unione europea, sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali.

A norma dell’articolo 23 della Carta, la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi l’occupazione, il lavoro e la retribuzione. La legislazione dell’UE ha negli anni prodotto molteplici interventi.

Per quanto riguarda l’ambito lavorativo, è possibile citare, tra le altre, le seguenti normative sulla parità di trattamento in materia di occupazione, impiego e retribuzione:


Breve descrizione contenuto
– Lo scopo della Direttiva è assicurare l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. A tal fine, essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda: l’accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione; i regimi professionali di sicurezza sociale. Contiene altresì disposizioni intese a renderne più efficace l’attuazione mediante l’istituzione di procedure adeguate. La direttiva si propone infine di individuare e vietare i comportamenti discriminatori, ivi comprese le molestie.

In Italia la Direttiva 2006/54/CE è stata recepita con il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5


Breve descrizione contenuto
– La Direttiva stabilisce prescrizioni minime intese a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne («principio della parità di retribuzione»), sancito dall’articolo 157 TFUE e dal divieto di discriminazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2006/54/CE, in particolare tramite la trasparenza retributiva e il rafforzamento dei relativi meccanismi di applicazione. Il recepimento dovrà avvenire in tutti i paesi europei entro il 7 giugno 2026.

            L’Italia si è attivata per normare la certificazione della parità di genere varando la:

  • Legge 5 novembre 2021, n. 162 – Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo


Breve descrizione contenuto
– La legge regola la certificazione della parità di genere e introduce modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità), e alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, art.1, commi 145-147 (legge di bilancio 2022). In particolare, l’articolo 4 della legge, che introduce l’articolo 46-bis nel Codice delle pari opportunità, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

Nell’ambito delle politiche inclusive nei luoghi di lavoro (Diversity & Inclusion-D&I), accanto alla legislazione riguardante la parità di genere non possono essere omesse le fonti normative o prassi volte a prevenire forme di discriminazione o diversità di trattamento fondate sul sesso, la razza, l’etnìa, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. A titolo indicativo e non esaustivo, vengono indicate di seguito alcune norme internazionali e nazionali di rilievo che si propongono di regolamentare aspetti essenziali della vita sociale e lavorativa degli individui – nella fattispecie D&I nei luoghi di lavoro – e che puntano ad orientare la sfera dei comportamenti “socialmente sostenibili” di una realtà aziendale:

 

  1. Alimentazione e salute (sicurezza alimentare)

La politica dell’UE in materia di sicurezza alimentare mira a proteggere la salute umana e gli interessi dei consumatori (garantendo, pertanto, una funzione sociale di estremo rilievo) e a favorire il corretto funzionamento del mercato unico. Oltre al rispetto della salute animale, l’Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le norme in materia di igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi e prevenzione della contaminazione degli alimenti. L’UE disciplina altresì l’etichettatura dei generi alimentari e dei mangimi.

Nell’aprile 2004, nell’ambito della strategia “Dal produttore al consumatore”, è stato adottato un nuovo quadro legislativo, noto come “pacchetto igiene”, riguardante l’igiene dei prodotti alimentari, che comprende il:


Breve descrizione contenuto
– Il regolamento e i suoi allegati definiscono una serie di requisiti per l’Unione che le aziende che lavorano con gli alimenti devono soddisfare per garantire che gli alimenti siano sicuri per i consumatori. Il principio chiave è che tutti coloro che lavorano nel settore alimentare devono garantire che gli alimenti siano trattati in modo igienico e sicuro, ovvero privi di contaminazioni da rischi di origine alimentare, in ogni fase del processo produttivo. L’obiettivo viene raggiunto con: prassi corrette in materia di igiene; procedure basate sull’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP).

            In Italia, questo regolamento è stato recepito attraverso il Decreto Legislativo 193/2007 (e s.m.i.)

            Strettamente correlato al suddetto regolamento è il:


Breve descrizione contenuto
– Il regolamento sui principi e requisiti generali della legislazione alimentare dell’Unione integra anche i requisiti di igiene stabilendo obblighi in materia di tracciabilità degli alimenti e prescrivendo che quando si rileva che una spedizione di alimenti presenta un rischio grave per la salute, un’impresa alimentare deve immediatamente ritirare tale alimento dal mercato e informare gli utenti e l’autorità competente.

            Il recepimento in Italia è avvenuto con il varo del Decreto Legislativo 190/2006 (e s.m.i.)

 

Il pacchetto igiene ha inoltre istituito un quadro comunitario per i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, che ora è stato sostituito dal:

  • Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (e s.m.i.)


Breve descrizione contenuto
– Il regolamento stabilisce norme comuni per i controlli ufficiali dell’Unione europea volti a garantire che la legislazione riguardante la filiera agroalimentare a tutela della salute umana, della salute e del benessere degli animali, e della salute delle piante sia correttamente applicata e resa esecutiva. Il regolamento introduce un sistema più armonizzato e coerente di controlli ufficiali e misure esecutive lungo la filiera agroalimentare (dai produttori primari ai rivenditori al dettaglio e ai ristoratori, compresi selezionatori, coltivatori, allevatori e commercianti di animali e piante), rafforzando il principio dei controlli basati sul rischio.

In Italia, il recepimento del Regolamento (UE) 2017/625 è avvenuto attraverso il Decreto Legislativo 27/2021 (e s.m.i.)

Il quadro giuridico in materia di etichettatura alimentare mira, inoltre, a garantire l’accesso dei consumatori a informazioni chiare, comprensibili e affidabili sul contenuto e sulla composizione dei prodotti, in modo da tutelare la loro salute e i loro interessi.

La principale novità in questo ambito è stata introdotta dal:

  • Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (e s.m.i.)


Breve descrizione contenuto
– Il regolamento definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l’etichettatura degli alimenti. Fissa gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all’informazione e le procedure per la fornitura di informazioni sugli alimenti, tenendo conto dell’esigenza di prevedere una flessibilità sufficiente in grado di rispondere alle evoluzioni future e ai nuovi requisiti di informazione. Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, è stato recepito in Italia attraverso il Decreto Legislativo 231/2017 (e s.m.i.)

 

 

  1. Società Benefit (impegno a favore della collettività)

Altro aspetto fondamentale che rientra nel quadro delle iniziative socialmente sostenibili promosse dalle aziende (anche del settore agroalimentare), è rinvenibile nel supporto fornito ad organizzazioni no-profit, generalmente operanti nel territorio di riferimento, in azioni che si traducono in un beneficio per le comunità locali.

L’evoluzione massima di questo impegno può essere incarnata dall’adozione della forma giuridica delle Società Benefit. L’Italia è stato il primo paese in Europa a introdurre questo modello di società, grazie alla novità introdotta dalla:

  • Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015, commi 376-384, art. 1), la quale prevede che le aziende che perseguano, oltre allo scopo di lucro, anche una o più finalità di beneficio comune, possano adottare questa forma giuridica. Le Società Benefit sono tenute a redigere annualmente una relazione di impatto, che deve essere allegata al bilancio e pubblicata sul sito web aziendale, per dimostrare il raggiungimento delle finalità di beneficio comune. La relazione di impatto deve essere redatta utilizzando uno standard di valutazione esterno, come quello sviluppato da enti terzi. 


Nonostante le Società Benefit siano oggi presenti in diversi Stati membri, a livello europeo è assente una disciplina armonizzata in materia.