Riforma del Sistema delle IG: Analisi del Regolamento UE 2024/1143
La riforma del sistema delle Indicazioni Geografiche, introdotta con il varo del Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, rappresenta la vera novità e in qualche modo una “piccola rivoluzione” nell’assetto normativo dei regimi di qualità certificata, perché introduce per la prima volta il concetto di sostenibilità delle IG sotto i profili ambientale, sociale, economico e del benessere animale.
Analizzando il testo del regolamento si percepisce, fin dai considerando, l’importanza che il legislatore europeo attribuisce alle Indicazioni Geografiche come strumento centrale della strategia “green” UE e della transizione verso sistemi alimentari sostenibili.
“Le Indicazioni Geografiche – recita il considerando 3 – possono svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel settore dell’economia circolare, accrescendo il proprio valore di patrimonio culturale e rafforzando così il proprio ruolo nel quadro delle politiche nazionali e regionali al fine di conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo.”
“La comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 – riporta il successivo considerando 4 – dal titolo «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente», che invitava a una transizione verso sistemi alimentari sostenibili, invitava inoltre a rafforzare il quadro legislativo in materia di Indicazioni Geografiche e a introdurre criteri di sostenibilità specifici. Nella comunicazione la Commissione si è impegnata a rafforzare, tra gli altri attori, la posizione dei produttori di prodotti con Indicazione Geografica, delle loro cooperative e delle organizzazioni di produttori nella filiera alimentare. L’attenzione dovrebbe essere rivolta ai piccoli produttori, in particolare a quelli che meglio preservano le competenze e il know-how tradizionali.”
Contestualmente al rafforzamento delle prerogative in capo ai gruppi (i Consorzi di Tutela in Italia), i produttori di prodotti designati da IG vengono dunque incoraggiati a rispettare pratiche sostenibili comprendenti obiettivi ambientali, sociali ed economici, che vadano al di là delle norme obbligatorie.
Il regolamento apre alla possibilità che tali pratiche possano essere stabilite nei disciplinari di produzione, nonché alla facoltà, per i gruppi di produttori riconosciuti, di elaborare relazioni sulla sostenibilità nelle quali comunicano le pratiche sostenibili applicate nella produzione del prodotto di qualità certificata.
Addentrandoci nel dettato normativo, già tra gli obiettivi enunciati all’articolo 4 del regolamento e che motivano la creazione di un sistema unitario ed esaustivo di Indicazioni Geografiche che tutelano i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, emerge l’esigenza di garantire “…che i produttori che agiscono collettivamente dispongano dei poteri e delle responsabilità necessari per gestire l’IG in questione, anche per rispondere alle esigenze della società, ad esempio per la salute e il benessere degli animali, rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare ed essere competitivi sul mercato”.
Ma sono gli articoli 7 e 8 quelli di maggiore importanza ai fini della presente analisi, in quanto trattano della sostenibilità delle IG, riconoscendo in primo luogo ai gruppi di produttori la possibilità di concordare pratiche sostenibili da rispettare nella produzione del prodotto designato da una IG o nello svolgimento di altre attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare. Tali pratiche devono mirare ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell’Unione o nazionale in termini di sostenibilità, ambientale, sociale o economica o di benessere degli animali (articolo 7, punto 1).
Per «pratica sostenibile» il legislatore europeo si riferisce ad una pratica che contribuisce a uno o più obiettivi sociali, ambientali o economici, quali (articolo 7, punto 2):
- mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un’economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell’inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l’uso di pesticidi e gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;
- benessere degli animali;
- reddito equo per i produttori, diversificazione delle attività, promozione della produzione agricola locale e valorizzazione del tessuto rurale e dello sviluppo locale;
- mantenimento dell’occupazione nel settore agricolo attirando e sostenendo i giovani produttori e i nuovi produttori di prodotti che beneficiano di un’Indicazione Geografica protetta;
- miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole e di trasformazione.
Al successivo punto 3 dell’articolo 7 il regolamento attribuisce la facoltà al gruppo di produttori di inserire le suddette pratiche nei disciplinari di produzione, se queste sono obbligatorie per tutti i produttori del prodotto interessato.
L’articolo 8 si occupa della modalità con cui i gruppi possono comunicare l’impatto legato alle pratiche sostenibili adottate. Questa informativa può avvenire mediante la redazione e il regolare aggiornamento di una relazione sulla sostenibilità basata su informazioni verificabili, recante una descrizione delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate nella produzione del prodotto, dell’impatto del metodo di ottenimento del prodotto sulla sostenibilità in termini di impegni, ambientali, sociali, economici o di benessere degli animali, nonché le informazioni necessarie per comprendere in che modo la sostenibilità incide sullo sviluppo, sulle prestazioni e sulla posizione del prodotto.
Lo stesso articolo dispone che la Commissione europea rende pubblica la relazione sulla sostenibilità.
Oltre a concordare le pratiche sostenibili di cui all’articolo 7, ai gruppi di produttori il regolamento (all’articolo 32 e seguenti) attribuisce lo svolgimento di diversi compiti tra cui quello di intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell’Indicazione Geografica, in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica (attraverso campagne pubblicitarie, attività di informazione sulle caratteristiche del prodotto IG e dei servizi turistici offerti dall’area d’origine interessata, analisi concernenti la prestazione economica, sociale o ambientale della produzione, diffusione di informazioni sull’Indicazione Geografica, sul simbolo dell’Unione pertinente e sull’abbreviazione DOP o IGP, attività di consulenza, formazione e diffusione di orientamenti sulle migliori pratiche per i produttori attuali e futuri, anche per quanto riguarda le pratiche sostenibili, il progresso tecnico-scientifico, la digitalizzazione, la parità e l’integrazione di genere e la sensibilizzazione dei consumatori).