Certificazione Regolamentata
La certificazione regolamentata si riferisce a quella istituita da specifiche norme emanate da Istituzioni (come quelle europee), da un singolo Paese e talvolta a livello regionale.
Regimi di qualità europei
- Indicazioni Geografiche
- Obiettivi/Finalità dello schema: con l’istituzione del sistema delle Indicazioni Geografiche, la politica di qualità dell’Unione europea ha inteso proteggere le denominazioni di prodotti specifici per promuoverne le caratteristiche uniche legate all’origine geografica e alle competenze tradizionali.
- Cosa attesta la certificazione: il marchio DOP garantisce che ogni parte del processo di produzione, trasformazione e preparazione deve avvenire nella regione specifica, mentre il marchio IGP contraddistingue generalmente quei prodotti per i quali almeno una delle fasi di produzione, lavorazione o preparazione deve aver luogo nel territorio indicato.
Le Indicazioni Geografiche sono riconosciute come diritti di proprietà intellettuale e pertanto giuridicamente protetti contro le imitazioni e gli abusi all’interno dell’UE e nei Paesi terzi con i quali è stato firmato un accordo di protezione specifico.
Il processo di certificazione è condotto da un Ente terzo che attesta la conformità del prodotto alle regole scritte in un disciplinare di produzione.
Accanto alle DOP e IGP l’Unione europea ha creato il sigillo STG, che mette in risalto aspetti tradizionali, quali il modo in cui il prodotto viene ottenuto o la sua composizione, senza essere collegato a una zona geografica specifica.
- Contributi alla sostenibilità: pur non essendo comunemente menzionate come “certificazioni sostenibili”, le attestazioni riservate ai prodotti ad Indicazione Geografica sottendono in realtà esempi di sostenibilità ambientale, economica e sociale “ante-litteram”, essendo naturalmente vocate, tra l’altro, alla salvaguardia delle preziose risorse naturali dei territori da cui provengono, (non potendo essere delocalizzate), alla distribuzione equa del valore per tutti gli operatori delle filiere interessate (spesso operanti in aree interne o montane), all’impatto sul benessere dei dipendenti e delle comunità, alla conservazione culturale preservando tradizioni e identità dei territori.
- Fonti normative: Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.
- Agricoltura biologica
- Obiettivi/Finalità dello schema: l’agricoltura biologica è un metodo agricolo volto a produrre alimenti con sostanze e processi naturali. Ciò significa che tende ad avere un impatto ambientale limitato, in quanto incoraggia a: usare l’energia e le risorse naturali in modo responsabile; conservare la biodiversità; conservare gli equilibri ecologici regionali; migliorare la fertilità del suolo; mantenere la qualità delle acque. Inoltre, le norme in materia di agricoltura biologica favoriscono il benessere degli animali e impongono agli agricoltori di soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli stessi. I regolamenti dell’Unione europea sull’agricoltura biologica sono concepiti per fornire una struttura chiara per la produzione di prodotti biologici in tutta l’UE. L’intento è soddisfare la domanda di prodotti biologici affidabili da parte dei consumatori, creando al contempo un mercato equo per i produttori, i distributori e i rivenditori.
- Cosa attesta la certificazione: l’UE mantiene un rigoroso sistema di controllo e di esecuzione per garantire che le norme e i regolamenti in materia di prodotti biologici siano rispettati correttamente(nomina un'”autorità competente” in ogni Paese membro, normalmente coincidente con un Ministero dell’Agricoltura o un Ministero della Salute Pubblica, che a sua volta può delegare il proprio ruolo a uno o più organismi di controllo privati e/o autorità pubbliche di controllo). Dato che l’agricoltura biologica fa parte di una catena di approvvigionamento più ampia, che comprende il settore della trasformazione, della distribuzione e della vendita al dettaglio di prodotti alimentari, anche questi ultimi sono soggetti a controlli. Agricoltori, trasformatori o commercianti devono essere sottoposti a verifica da parte di un organismo accreditato o di un’autorità di controllo prima di poter commercializzare i propri prodotti come biologici. Una volta verificati e ritenuti conformi, ricevono un certificato che attesta il rispetto dei requisiti UE. Che siano biologici o meno, gli agricoltori devono anche ottemperare ad una serie di normative a tutela della salute pubblica, della salute animale e vegetale, dell’ambiente e del benessere degli animali. Inoltre, tutti gli agricoltori che ricevono un sostegno al reddito sono tenuti a rispettare i requisiti di gestione obbligatori (CGO) previsti dalla normativa sulla condizionalità, che riflette il rispetto della legislazione UE in materia alimentare e ambientale. Infine, tutti i produttori di alimenti sono tenuti a rispettare la legislazione alimentare generale, che include la normativa sull’etichettatura. Prodotti specifici possono anche essere soggetti a norme aggiuntive, come requisiti di etichettatura più estesi. Queste normative sono obbligatorie per i produttori biologici, che devono inoltre rispettare specifiche norme biologiche. Il logo biologico può essere utilizzato solo sui prodotti che sono stati certificati come tali da un organismo o un’agenzia di controllo autorizzata. Ciò significa che i prodotti hanno soddisfatto condizioni rigorose in fatto di produzione, trasporto e stoccaggio. L’UE ha introdotto anche la certificazione di gruppo il cui obiettivo è facilitare l’accesso al mercato bio per le piccole imprese.
- Contributi alla sostenibilità: agricoltura ad impatto ambientale limitato (sostenibilità ambientale), produzione a valore aggiunto con una fetta crescente di mercato (sostenibilità economica), garanzia di alimenti sani per il consumatore (sostenibilità sociale).
- Fonti normative: Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (e s.m.i.).
Sulla base del regolamento (UE) 2018/848 la Commissione ha adottato ulteriori atti giuridici derivati (delegati e di esecuzione).
Con la nuova normativa entrata in vigore il 1º gennaio 2022, si è proceduto: ad un rafforzamento del sistema di controllo, che contribuisce a rinsaldare ulteriormente la fiducia dei consumatori nel sistema biologico dell’UE; a dettare nuove norme per i produttori che rendono più facile per gli agricoltori più piccoli convertirsi alla produzione biologica; a varare nuove regole sui prodotti biologici importati per garantire che tutti i prodotti biologici venduti nell’Unione europea rispettino gli stessi standard; a consentire ad un più ampio ventaglio di prodotti di essere commercializzati come biologici.
Sistemi di qualità nazionali
Si tratta di schemi di certificazione per prodotti agricoli e alimentari, istituiti da apposite normative nazionali, volti a garantire la qualità e la trasparenza ai consumatori e a tutelare i produttori.
I sistemi di qualità nazionali, istituiti ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sono regimi di qualità aperti a tutti i produttori dell’Unione europea, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
– caratteristiche specifiche del prodotto;
– particolari metodi di produzione oppure
– una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali coerenti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale.
Tali regimi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente. Sono inoltre trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.
In Italia operano diversi “SQN” (Sistema di Qualità Nazionale) che si concentrano e certificano aspetti peculiari delle produzioni di una o più filiere produttive, definendo standard specifici per la qualità, la tracciabilità e la sostenibilità.
Tra le caratteristiche comuni agli schemi SQN è possibile dunque annoverare:
- volontarietà: l’adesione agli schemi è volontaria da parte delle aziende;
- disciplinari di produzione: ogni schema prevede un disciplinare di produzione che definisce le regole per la realizzazione del prodotto;
- controlli: i prodotti certificati sono soggetti a controlli da parte di organismi terzi e indipendenti, autorizzati dal Ministero dell’Agricoltura;
- marchio di qualità: i prodotti certificati possono utilizzare un marchio di qualità per indicare la loro conformità allo schema.
- benefici per le aziende: i prodotti certificati hanno un maggiore valore sul mercato, in quanto garantiscono la qualità e la sostenibilità, trasmettendo ai consumatori un’immagine positiva del prodotto, aumentandone la fiducia e la richiesta. Alcuni schemi SQN permettono inoltre alle aziende di accedere a finanziamenti pubblici per lo sviluppo di nuovi prodotti o per l’adozione di pratiche più sostenibili.
La certificazione consente dunque agli operatori delle filiere agroalimentari di differenziarsi dalla concorrenza, ottenendo una maggiore competitività sul mercato.
Tra i regimi SQN orientati alla sostenibilità maggiormente adottati in Italia, anche da aziende che operano nei sistemi di controllo DOP-IGP, si segnalano: SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata), SQNBA (Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale), SQNZ (Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia).
- SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata)
- Obiettivi/Finalità dello schema: la «produzione integrata» si riferisce al sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. Il SQNPI è stato concepito per diventare uno strumento competitivo, finalizzato alla valorizzazione e differenziazione dei prodotti sul mercato. Il segno distintivo ministeriale “Qualità Sostenibile” è dunque in grado di assicurare al consumatore la coltivazione dei prodotti secondo tecniche agronomiche rispettose dell’ambiente e della salute dell’uomo.
Attraverso le modalità di adesione, gestione e controllo in uso per SQNPI, le aziende interessate possono richiedere l’adesione al sistema di certificazione della sostenibilità ortofrutticola o a quello della sostenibilità vitivinicola (istituiti con appositi decreti Masaf).
- Cosa attesta la certificazione: il SQNPI prevede un doppio livello di controllo finalizzato a dimostrare l’applicazione dei disciplinari di produzione integrata regionali in varie fasi di produzione: fase agricola, trasformazione, confezionamento ed identificazione del prodotto finito attraverso il segno distintivo “Qualità Sostenibile”. Il sistema dei controlli si sviluppa dunque su due livelli: autocontrollo aziendale e controllo da parte di OdC appositamente autorizzati dal Masaf.
- Contributi alla sostenibilità: il SQNPI è nato essenzialmente per favorire la riduzione dell’impatto dell’agricoltura sulla salute pubblica e sull’ambiente, ma l’aggiornamento continuo dello standard è orientato a cogliere i principi della sostenibilità riconducibili alla responsabilità sociale, alla tutela della biodiversità e al contrasto ai cambiamenti climatici, contenuti nei Sustainable Development Goals – SDGs – dell’agenda 2030 delle nazioni Unite, o del Green deal e della strategia Farm to Fork dell’Unione europea.
- Fonti normative: il SQNPI è stato istituito dalla Legge 3 febbraio 2011, n. 4 – Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.
Alla legge istitutiva hanno fatto seguito interventi normativi attuativi tra i quali:
DM n. 4890 del 08 maggio 2014 – Attuazione dell’articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4;
DM Capo Dipartimento n. 1347 del 28 aprile 2015 (gestione SQNPI), successivamente modificato dal DM Capo Dipartimento del 30 giugno 2021, n. 2889;
Decreto interministeriale per armonizzare i contenuti del Sistema di Qualità Nazionale sulla produzione Integrata (SQNPI) del Ministero delle Politiche agricole e del progetto “VIVA” (La Sostenibilità nella Vitivinicoltura in Italia) del Ministero dell’Ambiente;
DM del 16 marzo 2022, n. 0124900 che approva il disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, istituito con DM del 23 giugno 2021 n. 0288989;
DM del 16 settembre 2021, n. 438987 che istituisce il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera ortofrutticola;
Ultimo aggiornamento: Norma Adesione, gestione e controllo con relativo Allegato I e Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata 2025;
Disciplinari regionali difesa integrata 2025 .
- SQNBA (Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale)
- Obiettivi/Finalità dello schema: il SQNBA rappresenta una norma unica di riferimento nella certificazione volontaria relativa al benessere animale, che ha messo ordine nei vari protocolli di certificazione preesistenti concernenti lo stesso ambito, contribuendo anche ad una informazione più chiara al consumatore sui temi del benessere animale, della biosicurezza negli allevamenti e del farmaco veterinario. La certificazione SQNBA si lega a doppio filo con il livello 2 dell’Ecoschema 1, cioè con i pagamenti della PAC che rappresentano una forma di finanziamento indiretto del sistema di qualità. L’operatore che non si sarà certificato SQNBA non potrà ricevere tali contributi.
- Cosa attesta la certificazione: la certificazione accreditata del benessere animale verifica la conformità degli allevamenti ai requisiti dello schema SQNBA, per la specie animale, l’orientamento produttivo e il metodo di produzione di interesse, e valuta il rispetto dei sistemi di identificazione e tracciabilità da parte degli operatori della filiera. Gli attori coinvolti nel processo di certificazione accreditata sono sia gli allevamenti sia le aziende che trasformanoi prodotti di origine animale da allevamenti certificati. Sono attualmente 5 i disciplinari approvati con decreto Masaf ai quali gli operatori devono attenersi per ottenere la certificazione: suini da ingrasso (oltre 50 kg) allevati all’aperto; bovini da latte in stalla; bovini da carne in allevamento stallino; bovini in allevamento familiare; bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo. Le macroaree sottoposte a verifica sono quattro: benessere, biosicurezza, uso consapevole del farmaco e tutela dell’ambiente, andando a coinvolgere aspetti di primaria rilevanza come il contrasto ai fenomeni di antimicrobico resistenza. L’adesione allo standard, da parte di allevatori e trasformatori, richiede ad essi l’impiego di processi produttivi orientati a migliorare le condizioni di salute degli animali e assicurare prodotti di qualità superiore. I soggetti che si certificano devono garantire in tutte le fasi di allevamento, produzione, trasferimento, trasformazione, commercializzazione e conservazione il mantenimento dei requisiti previsti dal disciplinare. L’adesione è volontaria e può avvenire anche attraverso un Gruppo di Operatori del settore alimentare. Tra i requisiti di adesione al SQNBA, per gli operatori della produzione primaria è richiesta l’adesione al sistema ClassyFarm, una piattaforma informatica fortemente voluta dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSA) del Ministero della Salute e inserita nel portale nazionale della veterinaria, contenente una serie di dati rilevanti con l’obiettivo di categorizzare gli allevamenti in base al rischio per la sanità pubblica veterinaria. Di recente, il Masaf ha decretato il via alle domande di adesione allo schema per gli allevatori, in quanto sono stati definiti i piani di controllo dei disciplinari per la specie bovina e per i suini da ingrasso allevati all’aperto, le prime due categorie zootecniche coperte dal SQNBA. Parallelamente, il Ministero ha informato che si stanno concludendo le procedure di riconoscimento degli organismi di certificazione.
- Contributi alla sostenibilità: il SQNBA è uno strumento che valorizza il benessere animale e la sostenibilità economica di allevamenti e filiere. Soddisfa inoltre tematiche di grande interesse anche per il consumatore, come la sostenibilità ambientale delle produzioni zootecniche e la possibilità di scegliere un alimento in modo più mirato e consapevole attraverso informazioni chiare in etichetta.
- Fonti normative: il “Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale” è stato istituito ai sensi dell’articolo 224-bis del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, e introdotto dalla Legge di conversione 17 luglio 2020 n.77.
Alla legge istitutiva hanno fatto seguito interventi normativi attuativi tra i quali:
Decreto interministeriale n. 341750 del 2 agosto 2022 – Disciplina del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale»;
Decreto interministeriale n. 563467 del 24 ottobre 2024 di modifica allegati 1 e 2 del DM 2 agosto 2022 e di approvazione disciplinari SQNBA (bovini e suini allevati all’aperto).
- SQNZ (Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia)
- Obiettivi/Finalità dello schema: con il Sistema SQNZ il Ministero dell’Agricoltura ha istituito un regime di qualità che certifica le aziende agricole, i prodotti agricoli e i prodotti alimentari di provenienza zootecnica, con l’obiettivo di: assicurare qualità alimentare, sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico; migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell’ambiente. I prodotti ottenuti con l’applicazione di un disciplinare di produzione riconosciuto nell’ambito del SQNZ e che rispettano i criteri BCAA (Buone condizioni agronomiche e ambientali), possono essere identificati con la dicitura «prodotto da allevamento sostenibile». Inoltre la conformità dei prodotti al Sistema SQNZ potrà essere valorizzata nella pubblicità e nell’etichettatura degli imballaggi (denominazione prodotto, dicitura SQNZ in forma estesa o abbreviata, il Paese di origine e di allevamento degli animali ove non sia previsto da specifica normativa). L’utilizzo di prodotti ottenuti in conformità al SQNZ, in quanto “prodotti di qualità”, potrà infine costituire titolo preferenziale nell’aggiudicazione di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva.
- Cosa attesta la certificazione: il decreto istitutivo del SQNZ prevede che il Masaf riconosca ed autorizzi i disciplinari di produzione afferenti al Sistema, nel rispetto della normativa unionale e nazionale. Lo stesso Ministero detiene anche l’elenco dei disciplinari e dei produttori aderenti al Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia. Il rispetto dei requisiti di processo e/o di prodotto contenuti nel disciplinare di produzione riconosciuto dal Masaf è verificato da uno o più autorità/organismi di controllo sulla base del piano di controllo redatto dalla stessa autorità/Odc in conformità a quello “tipo” elaborato dal Ministero. I requisiti minimi di un disciplinare di produzione SQNZ a cui gli operatori interessati devono conformarsi, oltre alla denominazione identificativa della tipologia del prodotto riconosciuto, sono: requisiti per l’alimentazione, superiori e qualificanti rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, in grado di migliorare le caratteristiche della tipologia di prodotto anche dal punto di vista del consumatore; e/o requisiti relativi alle condizioni di allevamento in grado di aumentare il benessere degli animali, superiori rispetto a quanto previsto dalle normative specifiche della filiera in questione. Oltre ai precedenti requisiti minimi, i disciplinari di produzione SQNZ possono prevedere: requisiti relativi ad aspetti ambientali; obblighi specifici previsti dalle normative della specifica filiera.
- Contributi alla sostenibilità: un «prodotto da allevamento sostenibile» è conforme ad uno standard fondato su principi di sostenibilità economica (valore aggiunto per il produttore), sociale (garanzia di tracciabilità e gestione corretta degli allevamenti per il consumatore) e ambientale (rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali), ed attesta l’impegno di allevatori e trasformatori nella transizione verso sistemi alimentari sostenibili.
- Fonti normative: il “Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia” è stato istituito dal Decreto Masaf 16 dicembre 2022 – Istituzione del Sistema di qualità nazionale zootecnia
Attualmente i disciplinari di produzione riconosciuti sono:
- Vitellone e/o Scottona ai cereali
- Fassone di razza Piemontese
- Uovo + qualità ai cereali
- Bovino podolico al pascolo
- Vitello al latte e cereali
- Latte crudo vaccino e derivati
- Standard: Zootecnia da carne sostenibile applicabile all’allevamento per la produzione di carne bovina,
ai quali occorre aggiungere il Disciplinare di Produzione SQN “Acquacoltura Sostenibile” che definisce i requisiti che le imprese di acquacoltura che allevano pesci e molluschi bivalvi devono rispettare per aderire al Regime di Qualità Nazionale Zootecnia. L’obiettivo di quest’ultimo disciplinare di produzione è quello di qualificare l’acquacoltura, migliorando i prodotti dal punto di vista della qualità e il processo produttivo dal punto di vista della sostenibilità e il benessere degli organismi allevati.
Tra le istanze di riconoscimento presentate per ulteriori disciplinari nell’ambito del SQNZ (in attesa di accoglimento da Masaf) è possibile annoverare:
- Carne di Bufalo Alta Qualità
- Carne di Valdostana
- Allevamenti Sostenibili
I regimi di qualità sopra descritti possono essere integrati da quelle certificazioni, benché di natura volontaria, concepite e implementate da altre Istituzioni dello Stato centrale, come il Ministero dell’Ambiente, che si pongono l’obiettivo di valutare l’impronta ecologica dei prodotti sottoposti alle verifiche di un organismo terzo di controllo incaricato a rilasciare le relative attestazioni.
A seguire, vengono altresì riportati gli elementi descrittivi di quei regimi di qualità adottati a livello regionale ed estesi a diverse filiere agroalimentari.
Schemi nazionali di certificazione promossi dal Ministero dell’Ambiente
- Made Green in Italy
- Obiettivi/Finalità dello schema: lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato “Made Green in Italy” è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e si basa sul metodo PEF – Product Environmental Footprint, come definito dalla Commissione europea in una propria raccomandazione. Il “Made Green in Italy” ha l’obiettivo di valorizzare sul mercato i prodotti italiani con buone/ottime prestazioni ambientali (garantite da un sistema robusto scientificamente) e punta con il suo logo a rendere riconoscibili i prodotti per i consumatori, così da incoraggiare scelte più consapevoli.
- Cosa attesta la certificazione: Il MGI è applicabile a tutti i prodotti (dunque anche quelli agroalimentari) che secondo le leggi esistenti hanno origine in Italia. Questo significa che un prodotto che non è 100% made in Italy e coinvolge altri paesi nella sua lavorazione può comunque aderire allo schema, se l’ultima sostanziale trasformazione, economicamente giustificata, avviene in Italia. Il primo passo per rendere lo schema effettivamente applicabile ai prodotti nel mercato è l’esistenza di Regole di categoria di prodotto (RCP), ovvero di documenti contenenti indicazioni metodologiche che definiscono regole e requisiti obbligatori e facoltativi necessari alla conduzione di studi relativi all’impronta ambientale per una specifica categoria di prodotto. Una volta completato l’iter e l’approvazione di una RCP proposta da soggetti (privati o pubblici) costituiti da almeno tre aziende che rappresentano la quota maggioritaria del settore della specifica categoria di prodotto per la quale si intende proporre l’elaborazione di RCP per un determinato settore, le aziende produttrici possono aderire allo Schema, completare uno studio PEF e, a fronte della documentazione richiesta, possono ottenere il logo “Made Green in Italy” per il proprio prodotto. Lo studio di valutazione dell’impronta ambientale prevede il calcolo dei valori degli indicatori ambientali relativi alle tre principali categorie di impatto individuate dalle relative RCP. Tale valore viene confrontato con il valore del benchmark definito all’interno delle stesse RCP, ovvero un valore di riferimento ottenuto per aggregazione dei tre principali indicatori di impatto attraverso normalizzazione e pesatura. Il regolamento prevede una classificazione dei prodotti in tre classi di prestazione: classe A, prodotti che hanno una prestazione migliore rispetto al benchmark; classe B, prodotti con prestazioni uguali o prossime al benchmark; classe C, prodotti con prestazioni peggiori rispetto al benchmark. I prodotti che possono ottenere il logo “Made Green in Italy” sono quelli che presentano prestazioni ambientali pari o superiori al benchmark di riferimento (prodotti di classe A e di classe B). I prodotti di classe C non possono ottenere l’uso del logo. I prodotti di classe B possono ottenere l’uso del logo ma devono prevedere un piano di miglioramento da implementare nell’arco dei tre anni di validità della concessione d’uso.
- Contributi alla sostenibilità: il calcolo dell’impronta ambientale di un prodotto lungo tutto il ciclo di vita consente all’azienda di valutare come ridurre gli impatti ambientali di tale bene o servizio, di valorizzare sul mercato prodotti con buone prestazioni ambientali, di consentire al consumatore l’esercizio di scelte più consapevoli anche grazie alla riconoscibilità del logo MGI.
- Fonti normative: “Made Green in Italy” è istituito dall’art. 21, comma 1 della Legge n. 221/2015. Con il Decreto Ministeriale n. 56/2018 è entrato in vigore il regolamento di attuazione del “Made Green in Italy”, che ne stabilisce le modalità di funzionamento.
- VIVA (programma per la sostenibilità del comparto vitivinicolo italiano)
- Obiettivi/Finalità dello schema: VIVA è un programma del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che dal 2011 promuove la sostenibilità del comparto vitivinicolo italiano. Tra i suoi obiettivi: misurare e migliorare le prestazioni di sostenibilità della filiera vitivinicola italiana attraverso l’analisi di specifici indicatori; fornire strumenti informatici di calcolo e monitoraggio di facile utilizzo per l’analisi dei suddetti indicatori; individuare le misure di miglioramento delle prestazioni di sostenibilità in tutte le fasi del ciclo produttivo; comunicare in modo chiaro, uniforme e trasparente e informare il consumatore finale attraverso un’etichetta digitale nella quale sono resi noti i risultati e i miglioramenti, in termini di sostenibilità, raggiunti dai produttori che aderiscono al programma.
- Cosa attesta la certificazione: il programma VIVA misura le prestazioni di sostenibilità di aziende e prodotti attraverso il calcolo di quattro indicatori (Aria, Acqua, Vigneto e Territorio) identificati come maggiormente rappresentativi della produzione del vino. Per l’analisi di ciascun indicatore sono stati sviluppati disciplinari tecnici e software di calcolo per garantire la standardizzazione del processo e il confronto degli impatti nel tempo. La misura delle prestazioni di sostenibilità rappresenta il dato concreto di partenza per mettere in campo efficaci azioni di miglioramento continuo per una vitivinicoltura sempre più sostenibile. Ad Enti terzi accreditati che hanno dimostrato di rispettare i requisiti previsti dal Disciplinare di Verifica VIVA è affidata la certificazione di conformità di ciascun indicatore ai Disciplinari Tecnici previsti dal programma.
- Contributi alla sostenibilità: in primo luogo l’adesione al programma aumenta la consapevolezza dell’azienda sull’impatto che essa ha sul cambiamento climatico, sulla risorsa idrica, sul terreno agricolo e sul territorio in senso più esteso, fornendo al contempo gli strumenti per ridurlo nel tempo. Le misure per la riduzione di gas serra e dei consumi idrici, prevedendo interventi di efficienza energetica e rinnovamento tecnologico, sono in grado di contenere non solo l’impatto dell’azienda vitivinicola sull’ambiente, ma anche i costi di produzione e lo spreco di risorse. La divulgazione dei risultati e la credibilità del processo di certificazione contribuiscono altresì a sensibilizzare il consumatore e lo aiutano a orientare le sue scelte in modo responsabile. Infine i corsi di formazione VIVA per Operatori di Sostenibilità contribuiscono sia al trasferimento di know-how all’interno del tessuto aziendale sia alla creazione di nuove opportunità di lavoro “green”.
- Fonti normative: il Ministero dell’Ambiente ha avviato nel 2011 il Progetto pilota V.I.V.A. -Valutazione dell’Impatto della Vitivinicoltura sull’Ambiente. Dopo una fase pilota, che ha visto la partecipazione di alcune grandi aziende vitivinicole italiane, conclusa nel 2014, è stato realizzato un disciplinare tecnico, aggiornato negli anni, che costituisce il riferimento per tutte le aziende che vogliono intraprendere il percorso di analisi e certificazione previsto dal Programma. Nel settembre 2017 il Ministro dell’Ambiente e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo hanno siglato un decreto interministeriale che ha dato il via ai lavori di armonizzazione e di integrazione dei due sistemi di sostenibilità: il programma VIVA – La Sostenibilità nella Vitivinicoltura in Italia e il Sistema di Qualità Nazionale sulla produzione Integrata (SQNPI) con l’obiettivo di ottenere uno standard unico di gestione sostenibile del settore vitivinicolo, misurabile e accreditato.
https://viticolturasostenibile.org/
Marchi di qualità regionali
Oltre al SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata), strumento scelto dal Masaf per ridurre e armonizzare le discipline regionali e nazionale di produzione integrata, alcune Regioni hanno istituito i cosiddetti Sistemi di qualità regionali che presuppongono la possibilità di utilizzare un Marchio Regionale a condizione di rispettare i disciplinari specifici predisposti dalla Regione, e di superare i controlli effettuati dall’organismo di certificazione.
Di seguito se ne segnalano alcuni:
- Agriqualità, marchio collettivo di processo registrato dalla Regione Toscana per identificare e promuovere i prodotti agroalimentarirealizzati con tecniche di agricoltura integrata.
- Marchio QM, marchio della Regione Marche che garantisce qualità (garantita dal rispetto di un rigoroso disciplinare di produzione e da controlli indipendenti), tracciabilità (garantita per ciascuna fase e per tutti i soggetti coinvolti nel processo di produzione), informazione (esauriente combinando le informazioni in etichetta con quelle disponibili su internet).
- Marchio QV, identifica i prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione della legge della Regione Veneto 12/2001. Il marchio è di colore verde per i prodotti vegetali, rosso per le carni, blu per quelli di acquacoltura e azzurro per i prodotti lattiero-caseari.
- Marchio Qualità Trentino, che ha principalmente il compito di comunicare e identificare la qualità dei prodotti agroalimentari territoriali secondo criteri oggettivi e selettivi e, anche, di specificare l’origine degli stessi collegando gli alti standard qualitativi derivanti dai disciplinari di produzione con i valori espressi dal Marchio Territoriale Trentino che rappresenta l’intero sistema “Trentino” fatto di persone, aziende, comunità locali, patrimoni territoriali ed ambientali, tradizione e storia.
- Marchio prodotti di qualità Puglia, che ha per oggetto i prodotti alimentari di origine vegetale e di origine animale, inclusi i prodotti ittici, quelli florovivaistici e le produzioni tradizionali regionali di qualità non riconosciute come DOP o IGP, con specificità di processo e di prodotto e caratteristiche qualitativamente superiori alle norme di commercializzazione correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale o caratteristiche specifiche dei processi di produzione.
- Marchio Qualità controllata, è un marchio collettivo di valorizzazione depositato dalla Regione Emilia-Romagna concesso alle aziende agricole che, rispettose della salute dell’uomo e dell’ambiente, decidono di produrre e allevare rispettando i disciplinari di produzione integrata.
- Marchio QS, con cui la Regione Sicilia ha inteso: valorizzare i prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato e favorirne la diffusione attraverso l’adesione volontaria a specifiche norme di produzione; assicurare il rispetto delle suddette norme attraverso un sistema di controllo effettuato da autorità pubbliche o da organismi di controllo indipendenti; garantire al consumatore maggiore trasparenza riguardo al prodotto e a tutte le fasi del processo produttivo, fornendo la tracciabilità del prodotto ed informazioni sulle caratteristiche intrinseche di qualità.