{"id":447,"date":"2025-05-05T08:51:19","date_gmt":"2025-05-05T06:51:19","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.metrixcommunication.it\/aecis\/?page_id=447"},"modified":"2025-09-17T09:39:04","modified_gmt":"2025-09-17T07:39:04","slug":"compendio-normativo-sulla-sostenibilita","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.aecis.it\/en\/rassegna-normativa-sulla-sostenibilita-delle-ig\/compendio-normativo-sulla-sostenibilita\/","title":{"rendered":"Sustainability Compendium"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"447\" class=\"elementor elementor-447\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-13cce041 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"13cce041\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element 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data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La legislazione sulla sostenibilit\u00e0 (in senso lato) pu\u00f2 riguardare <strong>in maniera specifica le filiere IG (\u00e8 il caso del Regolamento 2024\/1143), il solo comparto agricolo (es. pacchetto legislativo PAC), ma altres\u00ec orizzontalmente diversi o la generalit\u00e0 dei settori produttivi<\/strong>.<\/p><p>Quella che viene proposta di seguito \u00e8 una raccolta delle <strong>principali normative che toccano le diverse dimensioni della sostenibilit\u00e0<\/strong> (economica, ambientale, sociale, di governance), emanate prevalentemente a livello UE e nazionale, realizzata operando una classificazione che tenga conto delle suddette dimensioni e dando priorit\u00e0 alle disposizioni che impattano direttamente o indirettamente sulle filiere agroalimentari.<\/p><p>Si tratta delle <strong>principali regole \u201cbase\u201d che, normando il concetto di sostenibilit\u00e0 nelle sue diverse accezioni, costituiscono il presupposto formativo e il substrato legislativo sui cui si fondano i molteplici schemi di certificazione<\/strong> (di organizzazione, di prodotto, di processo, e cos\u00ec via) attualmente operativi ed in continua evoluzione.<\/p><p>Per ogni atto normativo riportato viene proposta una breve descrizione del relativo contenuto. \u00a0<\/p><p>La <strong>normativa UE<\/strong> raccoglie diverse tipologie di provvedimenti (direttive, regolamenti, decisioni, comunicazioni della Commissione, ecc.)<strong>, a partire dal pacchetto legislativo della PAC<\/strong>, riguardanti aspetti della sostenibilit\u00e0 che investono l\u2019operativit\u00e0 delle imprese agroalimentari.<\/p><p>Allo stesso modo, la <strong>normativa italiana<\/strong> raccoglie leggi, decreti legislativi e decreti ministeriali emanati a livello nazionale, perlopi\u00f9 attuativi delle norme europee, che disciplinano aspetti chiave della sostenibilit\u00e0.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fb8dfb4 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"fb8dfb4\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b9d593a elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"b9d593a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"2560\" height=\"1404\" src=\"https:\/\/www.aecis.it\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/quadro-sinottico-fonti-sostenibilita-scaled.jpg\" class=\"attachment-full size-full wp-image-451\" alt=\"\" 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class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3><strong>I regolamenti PAC 2023-2027<\/strong><\/h3><p>Il 6 dicembre 2021 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell\u2019UE i tre nuovi regolamenti della\u00a0PAC, a seguito del voto favorevole del Parlamento europeo avvenuto il 23 novembre 2021 e la definitiva approvazione del Consiglio dell&#8217;Unione europea ad inizio dicembre. I tre regolamenti riguardano i <strong>Piani Strategici degli Stati Membri<\/strong>, le <strong>Organizzazioni Comuni di Mercato<\/strong>, i <strong>regimi di qualit\u00e0 e le Indicazioni Geografiche<\/strong>, e <strong>il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della\u00a0PAC<\/strong>.<\/p><p>Il pacchetto legislativo della PAC affronta <strong>sul piano multidimensionale la sostenibilit\u00e0 <\/strong>nel settore agricolo e agroalimentare.<\/p><p>La base normativa della nuova Politica Agricola Comune ha infatti portato una serie di <strong>innovazioni<\/strong>, recepite all\u2019interno dei Piani Strategici Nazionali, <strong>sotto il profilo della sostenibilit\u00e0 economica, ambientale e sociale<\/strong> (attraverso misure di sostegno al reddito per la sostenibilit\u00e0, pagamenti accoppiati, condizionalit\u00e0, ecoschemi, pagamenti redistributivi, sostegni allo sviluppo rurale e settoriali), supportando tali interventi con risorse del bilancio europeo.<\/p><p><strong>Interventi calzanti in ambito PAC che riguardano la filiera lattiero-casearia sono, ad esempio, quelli riguardanti il benessere animale, la riduzione del farmaco veterinario, ma anche la gestione sostenibile dei pascoli (misure di condizionalit\u00e0 rafforzata ed ecoschemi).<\/strong><\/p><p>Il sostegno finanziario assicurato dalla PAC si struttura essenzialmente in due pilastri:<\/p><ul><li>1\u00ba PILASTRO DELLA PAC &#8211; Pagamenti diretti e misure sui mercati agricoli<\/li><li>2\u00ba PILASTRO DELLA PAC \u2013 Misure per lo sviluppo rurale a titolo del QFP (Quadro finanziario pluriennale); ulteriori misure di sviluppo rurale nel quadro del programma Next Generation EU (NGEU) (strumento temporaneo per la ripresa).<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-50962d1b e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"50962d1b\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-26b9d120 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"26b9d120\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-56c11bba elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"56c11bba\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>I <strong>tre regolamenti chiave<\/strong> che costituiscono l\u2019ossatura essenziale della PAC sono:<\/p><p><strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg\/2021\/2115\/oj?locale=it\"><em>Regolamento (UE) 2021\/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio<\/em><\/a><\/strong><em><strong> del 2 dicembre 2021<\/strong> recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell\u2019ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305\/2013 e (UE) n. 1307\/2013 (e s.m.i)<\/em><\/p><p><em>Breve descrizione contenuto<\/em> &#8211; Il regolamento stabilisce norme concernenti:<\/p><ol type=\"a\"><li>gli obiettivi generali e specifici da perseguire attraverso il sostegno dell\u2019Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel quadro della politica agricola comune (PAC), nonch\u00e9 i relativi indicatori;<\/li><li>i tipi di interventi e i requisiti comuni per il perseguimento di tali obiettivi da parte degli Stati membri, nonch\u00e9 le relative modalit\u00e0 di finanziamento;<\/li><li>i piani strategici della PAC redatti dagli Stati membri che fissano i target finali, precisano le condizioni degli interventi e assegnano le risorse finanziarie, conformemente agli obiettivi specifici e alle esigenze individuate;<\/li><li>il coordinamento e la governance, nonch\u00e9 il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.<\/li><\/ol><p><strong><br \/>Obiettivi generali in ambito economico, ambientale e sociale del sostegno dei piani strategici con i fondi PAC (articolo 5)<\/strong>:<\/p><ol type=\"a\"><li><strong>promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine<\/strong>;<\/li><li><strong>sostenere e rafforzare la tutela dell\u2019ambiente, compresa la biodiversit\u00e0, e l\u2019azione per il clima<\/strong> e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell\u2019Unione in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni assunti a norma dell\u2019accordo di Parigi;<\/li><li><strong>rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali<\/strong>.<\/li><\/ol><p>Il regolamento stabilisce che gli Stati membri debbano includere nei propri piani strategici della PAC <strong>un sistema di condizionalit\u00e0<\/strong>, in virt\u00f9 del quale \u00e8 applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti se non sono conformi ai <strong>criteri di gestione obbligatori<\/strong> previsti dal diritto dell\u2019Unione e alle <strong>norme BCAA (Buone condizioni agronomiche ambientali) <\/strong>stabilite nel piano strategico della PAC, relativamente ai seguenti settori specifici:<\/p><ol type=\"a\"><li><strong>il clima e l\u2019ambiente, compresi l\u2019acqua, il suolo e la biodiversit\u00e0 degli ecosistemi<\/strong>;<\/li><li><strong>la salute pubblica e delle piante<\/strong>;<\/li><li><strong>il benessere degli animali<\/strong>.<\/li><\/ol><p>Il medesimo regolamento prevede altres\u00ec che gli Stati membri includano un sistema di sanzioni amministrative nei propri piani strategici della PAC in presenza di <strong>violazioni di norme sulle condizioni di impiego e la salute e sicurezza dei lavoratori<\/strong> <strong>(condizionalit\u00e0 sociale)<\/strong>.<\/p><p>Da menzionare, infine, il dettaglio dei tipi di intervento di sostegno sviluppati che possono assumere la forma di: <strong>pagamenti diretti<\/strong> disaccoppiati (sostegni al reddito per la sostenibilit\u00e0, per i giovani agricoltori, per il clima, l\u2019ambiente e il benessere degli animali) e accoppiati; <strong>interventi settoriali<\/strong> (i quali nelle diverse filiere devono contribuire a migliorare la sostenibilit\u00e0 economica, ambientale e sociale delle rispettive produzioni agricole); <strong>interventi per lo sviluppo rurale<\/strong> (in relazione a impegni in materia di ambiente e di clima, vincoli naturali, investimenti, giovani agricoltori e avvio nuove attivit\u00e0, strumenti per la gestione del rischio, cooperazione, scambio di conoscenze e diffusione dell\u2019informazione).<\/p><p><strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg\/2021\/2117\/oj?locale=it\"><em>Regolamento (UE) 2021\/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021<\/em><\/a><\/strong><em> che modifica i regolamenti (UE) n. 1308\/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151\/2012 sui regimi di qualit\u00e0 dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251\/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l&#8217;etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228\/2013 recante misure specifiche nel settore dell&#8217;agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell&#8217;Unione (e s.m.i)<\/em><\/p><p><em>Breve descrizione contenuto<\/em> &#8211; Il regolamento introduce importanti <strong>revisioni\/innovazioni alla disciplina OCM<\/strong> (es. disposizioni settoriali relative alla commercializzazione), <strong>e alle norme concernenti le Indicazioni Geografiche<\/strong> (protezione, modifiche disciplinari, controlli, regolazione dell\u2019offerta), inserendo altres\u00ec <strong>iniziative verticali e orizzontali per la sostenibilit\u00e0 <\/strong>(con deroghe al principio della concorrenza per accordi, decisioni e pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli che si riferiscono alla produzione e al commercio di prodotti agricoli e che mirano ad applicare norme di sostenibilit\u00e0 pi\u00f9 rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell&#8217;Unione o nazionale).<\/p><p>Tra le modifiche intervenute sul regolamento 1151\/2012 (non pi\u00f9 in vigore perch\u00e9 sostituito dal nuovo reg. 2024\/1143), significativa \u00e8 l\u2019integrazione che riguarda i prodotti agricoli, meritevoli di protezione nell\u2019ambito dei regimi di qualit\u00e0, che devono possedere propriet\u00e0 che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione, <strong>\u00abo del loro contribuito allo sviluppo sostenibile\u00bb.<\/strong><\/p><p><strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX%3A32021R2116\"><em>Regolamento (UE) 2021\/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021<\/em><\/a><\/strong><em> sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306\/2013 (e s.m.i.)<\/em><\/p><p><em>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 Il regolamento stabilisce le <strong>regole sul finanziamento delle spese connesse alla PAC<\/strong> (Fondo europeo agricolo di garanzia-FEAGA e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR), <strong>sui sistemi di gestione e di controllo<\/strong> che saranno istituiti dagli Stati membri (autorit\u00e0 competente, organismi pagatori, organismi di coordinamento, organismi di certificazione), <strong>sulle procedure di liquidazione e di conformit\u00e0<\/strong>.<\/p><p>In quest\u2019ultimo ambito rientrano le disposizioni relative al <strong>sistema di controllo della condizionalit\u00e0 e alle sanzioni amministrative legate alla condizionalit\u00e0<\/strong>.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6f6deb7e e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"6f6deb7e\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;sticky&quot;:&quot;top&quot;,&quot;sticky_on&quot;:[&quot;desktop&quot;],&quot;sticky_offset&quot;:150,&quot;sticky_parent&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;sticky_effects_offset&quot;:0,&quot;sticky_anchor_link_offset&quot;:0}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2a6909d3 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"2a6909d3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div 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europea<\/strong><\/h3><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/ALL\/?uri=COM:2019:640:FIN\"><em>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni &#8211; Il Green Deal europeo<\/em><\/a><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 A novembre 2019 la Commissione ha pubblicato la Comunicazione sul Green Deal europeo. L&#8217;obiettivo ambizioso \u00e8 quello di far diventare l&#8217;Europa il primo continente a impatto climatico zero, con l&#8217;obiettivo della neutralit\u00e0 climatica dell&#8217;UE\u00a0entro il 2050.<br \/>La Comunicazione sollecita gli Stati membri a incentivare tutti gli attori interessati ad adottare soluzioni per ridurre le emissioni di tutti i settori produttivi, estendere il sistema di scambio di quote di emissione, sviluppare fonti di energia pi\u00f9 pulite e di tecnologie verdi, sviluppare un&#8217;economia realmente circolare e proteggere la biodiversit\u00e0 e indirizza a queste priorit\u00e0 le future politiche comunitarie di intervento.<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:52020DC0381\"><em>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni &#8211; Una strategia &#8220;Dal produttore al consumatore&#8221; per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell&#8217;ambiente<\/em><\/a><\/li><\/ul><p><em><br \/>Breve descrizione contenuto<\/em> &#8211; Come dichiarato dalla stessa Commissione, <strong>la strategia Farm to Fork \u00e8 il cuore del Green Deal europeo, poich\u00e9 affronta in maniera sistemica le sfide legate alla sostenibilit\u00e0 dei sistemi alimentari<\/strong>, riconoscendo le connessioni che legano la salute delle singole persone, delle societ\u00e0 e dell&#8217;ambiente. La Strategia, di durata decennale, si sviluppa intorno a sei macro-obiettivi, che riguardano la sostenibilit\u00e0 della produzione alimentare, la sicurezza nell&#8217;approvvigionamento alimentare (la c.d. Food Security), la sostenibilit\u00e0 nelle fasi delle filiere alimentari successive a quella agricola (distribuzione, vendita, ristorazione, etc.), la promozione di un consumo alimentare sostenibile, la riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari e la lotta alle frodi nelle filiere alimentari. Si tratta, pertanto, di una strategia molto ampia e trasversale a diverse politiche e fondi europei, pensata per affrontare diverse sfide che richiedono un approccio sistemico e complesso declinato in alcuni ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il 2030, tra i quali:<\/p><ul><li>Riduzione del 50% dell&#8217;uso dei pesticidi chimici;<\/li><li>Riduzione del 50% della perdita di nutrienti, per il recupero della fertilit\u00e0 dei suoli;<\/li><li>Riduzione del 20% dell&#8217;uso dei fertilizzanti;<\/li><li>Riduzione del 50% delle vendite di antimicrobici per gli animali d&#8217;allevamento e di antibiotici per l&#8217;acquacoltura;<\/li><li>Raggiungimento di almeno il 25% di terreni agricoli biologici a livello europeo.<\/li><\/ul><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:52020DC0380\"><em>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni &#8211; Strategia dell&#8217;UE sulla biodiversit\u00e0 per il 2030 &#8211; Riportare la natura nella nostra vita<\/em><\/a><\/li><\/ul><p><em><br \/>Breve descrizione contenuto<\/em> &#8211; L&#8217;altro grande pilastro del Green Deal Europeo \u00e8 la strategia\u00a0UE\u00a0sulla biodiversit\u00e0. La strategia riafferma e mette a sistema molti dei principi di gestione ambientale che nei decenni passati erano stati dettagliati in diversi regolamenti e direttive, introducendone di nuovi e integrandoli in una strategia complessa e ambiziosa. Con riferimento agli impatti della crisi pandemica, la strategia afferma che &#8220;<em>investire nella protezione e nel ripristino della natura sar\u00e0 di cruciale importanza anche per la ripresa economica dell&#8217;Europa dalla crisi COVID-19<\/em>&#8220;, riconoscendo quindi lo stretto legame fra crescita economica sostenibile e protezione della biodiversit\u00e0.\u00a0Diversi gli ambiziosi obiettivi che la Commissione prevede di raggiungere entro il 2030 (aree e specie protette, corridoi ecologici, protezione della fertilit\u00e0 del suolo, riduzione dell&#8217;erosione e aumento della materia organica che vi \u00e8 contenuta, protezione degli ecosistemi marini e di acqua dolce, ripopolamento delle foreste). Tra questi la <strong>destinazione di almeno il 10% delle superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversit\u00e0<\/strong>.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-304ab2c6 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"304ab2c6\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-397c98fa e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"397c98fa\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-37340f13 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"37340f13\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3><strong>Il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l\u2019Italia<\/strong><\/h3><p>Gli obiettivi della PAC per il periodo 2023-2027, incentrati su <strong>aspetti sociali, ambientali ed economici<\/strong>, costituiscono la base su cui i Paesi membri dell\u2019UE hanno elaborato i rispettivi <strong>piani strategici<\/strong>.<\/p><p>Il 2 dicembre 2022 \u00e8 stato approvato con <a href=\"https:\/\/agriculture.ec.europa.eu\/document\/download\/42ff981c-0e32-4aa2-a759-813e3626c5b3_it\"><em>Decisione di esecuzione della Commissione europea (C(2022) 8645 final) il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell&#8217;Italia<\/em><\/a>. L&#8217;approvazione del PSP \u00e8 arrivata alla fine di un articolato processo di negoziazione e confronto con la Commissione europea avviato con la notifica della prima proposta di strategia il 31 dicembre 2021.<\/p><p><strong>Il PSP rappresenta una strategia ambiziosa rispetto a diversi obiettivi di competitivit\u00e0, sostenibilit\u00e0 ambientale, equilibrio territoriale e qualit\u00e0 degli alimenti<\/strong>, ponendosi in stretta sinergia con altre politiche non strettamente agricole che ne rafforzano, tuttavia, la portata e l&#8217;efficacia: dal PNRR alle politiche di coesione. <strong>Per la prima volta, tutti gli strumenti finanziabili attraverso i due principali Fondi europei che interessano il settore primario, il FEAGA e il FEASR, rientrano in un unico documento di programmazione comune a livello nazionale<\/strong>, delineando una strategia nazionale per il settore agricolo, agroalimentare e forestale.<\/p><p>Il Piano prevede nel <strong>complesso 173 interventi, tra Primo e Secondo Pilastro<\/strong>, e risorse finanziarie per quasi 37 miliardi di euro complessivi per il periodo 2023-2027, con i quali affrontare le esigenze espresse dal territorio, <strong>puntando al potenziamento della competitivit\u00e0 del sistema agro-alimentare e forestale in ottica sostenibile<\/strong>, al rafforzamento della resilienza e vitalit\u00e0 dei territori rurali, alla promozione del lavoro agricolo e forestale di qualit\u00e0 e alla sicurezza sui posti di lavoro, al sostegno alla capacit\u00e0 di attivare scambi di conoscenza, ricerca e innovazioni e all&#8217;ottimizzazione del sistema di governance.<\/p><p><a href=\"https:\/\/www.reterurale.it\/downloads\/sfc2021-2023IT06AFSP001_4.1_202501291155_16130673482812078073.pdf\">L\u2019ultima versione del Piano italiano<\/a> \u00e8 stata approvata in data 11 dicembre 2024.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-386836d1 e-con-full e-flex 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della Commissione europea relative al Green Deal e alle strategie Farm to Fork e Biodiversity, si segnalano <strong>ulteriori fonti normative<\/strong> che afferiscono ai diversi pilastri della sostenibilit\u00e0 (ambientale, economico, sociale) e <strong>che possono riguardare il settore agroalimentare (norme verticali) o trasversalmente diversi comparti produttivi (norme orizzontali)<\/strong>.<\/p><h3><strong>Temi e relative normative afferenti alla dimensione ambientale della sostenibilit\u00e0<\/strong><\/h3><ol><li><strong>Benessere animale<\/strong><\/li><\/ol><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/dir\/1998\/58\/oj\"><em>Direttiva 98\/58\/CE del Consiglio del 20 luglio 1998<\/em><\/a><em> riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (e s.m.i.)<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto \u2013 <\/em>La Direttiva definisce norme minime per la protezione di tutti gli animali negli allevamenti, indipendentemente dalla specie. Viene sancito che gli Stati membri debbano provvedere affinch\u00e9 i proprietari o i custodi adottino le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far s\u00ec che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili. Agli SM tocca inoltre assicurare che le condizioni di allevamento o di custodia degli animali\u00a0siano conformi a precise disposizioni (in quanto a numero di addetti sufficienti alla loro cura, ai controlli continuativi, alla registrazione dei trattamenti medici effettuati, alla libert\u00e0 di movimento, a fabbricati e locali di stabulazione destinati ad accoglierli, alla verifica degli impianti meccanici o automatici indispensabile per la loro salute ed il benessere, ai mangimi all\u2019acqua e al divieto di altre sostanze al di fuori di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici, alle mutilazioni e ai procedimenti di allevamento).<\/p><p>Altre norme UE definiscono gli standard di benessere degli animali da allevamento durante il <strong>trasporto<\/strong> e al momento dell\u2019<strong>abbattimento e<\/strong> della <strong>macellazione<\/strong>:<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg\/2005\/1\/oj\"><em>Regolamento (CE) n. 1\/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004<\/em><\/a><em>, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64\/432\/CEE e 93\/119\/CE e il regolamento (CE) n.\u00a01255\/97 (e s.m.i.)<\/em><\/li><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/it\/TXT\/?uri=CELEX%3A32009R1099\"><em>Regolamento (CE) n. 1099\/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009<\/em><\/a><em>, relativo alla protezione degli animali durante l\u2019abbattimento (e s.m.i.)<\/em><\/li><\/ul><p><strong>Direttive specifiche<\/strong> disciplinano la protezione di singole categorie di animali, come ad esempio <strong>vitelli, suini, galline ovaiole e polli allevati per la produzione di carne<\/strong>:<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX%3A32008L0119\"><em>Direttiva 2008\/119\/CE del Consiglio, del 18\u00a0dicembre 2008<\/em><\/a><em>, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli\u00a0(e s.m.i.)<\/em><\/li><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32008L0120\"><em>Direttiva 2008\/120\/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008<\/em><\/a><em>, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (e s.m.i.)<\/em><\/li><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:31999L0074\"><em>Direttiva 1999\/74\/CE del Consiglio del 19 luglio 1999<\/em><\/a><em>, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (e s.m.i.)<\/em><\/li><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32007L0043\"><em>Direttiva 2007\/43\/CE del Consiglio del 28 giugno 2007<\/em><\/a><em>, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (e s.m.i.)<\/em><\/li><\/ul><p>Oltre agli animali da allevamento, anche gli animali impiegati negli esperimenti di laboratorio e gli animali selvatici negli zoo sono tutelati da appositi standard armonizzati a dimensione UE.<\/p><p><strong>Il benessere degli animali \u00e8 parte integrante della nuova strategia Farm to Fork<\/strong> (F2F) (dal produttore al consumatore) dell&#8217;Unione europea.<\/p><p><strong>In Italia<\/strong> la normativa di riferimento per il benessere animale \u00e8 rappresentata dal:<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;146!vig=\"><em>Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146<\/em><\/a><em> &#8211; Attuazione della Direttiva 98\/58\/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto \u2013 <\/em>Il D.lgs. stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, gli obblighi per i proprietari, i custodi e i detentori degli animali, le modalit\u00e0 delle ispezioni e dei controlli veterinari ad opera delle competenti autorit\u00e0 nazionali e dell\u2019UE (autorit\u00e0 sanitarie e Ministero della Sanit\u00e0, esperti veterinari della Commissione europea).<\/p><p>L\u2019Italia ha altres\u00ec istituito il <strong>\u201cSistema di Qualit\u00e0 Nazionale per il Benessere Animale\u201d<\/strong> <em>(vedi sezione del sito web AECIS dedicata agli schemi di certificazione),<\/em> che definisce requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, con l\u2019obiettivo di elaborare una norma unica di riferimento nella certificazione regolamentata relativa al benessere animale.<\/p><p>Anche altre organizzazioni internazionali hanno emanato raccomandazioni e linee guida in tema di benessere degli animali come l\u2019<a href=\"https:\/\/www.woah.org\/en\/home\/\">Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH)<\/a> .<\/p><ol start=\"2\"><li><strong>Agricoltura biologica<\/strong><\/li><\/ol><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg\/2018\/848\/oj\"><em>Regolamento (UE) 2018\/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018<\/em><\/a><em>, relativo alla produzione biologica e all\u2019etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834\/2007 del Consiglio (e s.m.i.)<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto \u2013 <\/em>Si tratta dell\u2019atto di base che stabilisce le norme relative alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici. A partire da questo regolamento sono stati adottati <a href=\"https:\/\/agriculture.ec.europa.eu\/farming\/organic-farming\/legislation_it\">atti giuridici derivati (atti delegati e atti di esecuzione)<\/a> che riguardano tre ambiti: produzione ed etichettatura, controlli e commercio. <strong>L\u2019articolo 4<\/strong> del regolamento base (2018\/848) definisce gli <strong>obiettivi generali<\/strong> perseguiti dalla produzione biologica: contribuire a tutelare l\u2019ambiente e il clima; conservare a lungo termine la fertilit\u00e0 dei suoli; contribuire a un alto livello di biodiversit\u00e0; contribuire efficacemente a un ambiente non tossico; contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie; promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell\u2019Unione; incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione; contribuire allo sviluppo dell\u2019offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell\u2019agricoltura biologica; contribuire a un elevato livello di biodiversit\u00e0, in particolare utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e variet\u00e0 biologiche adatte alla produzione biologica; promuovere lo sviluppo di attivit\u00e0 di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a prospettive economiche favorevoli del settore biologico.<\/p><p><strong>La normativa italiana<\/strong> vigente che regolamenta la produzione biologica trae origine dalla:<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-03-09;23\"><em>Legge 9 marzo 2022, n. 23<\/em><\/a><em> &#8211; Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivit\u00e0 della produzione agricola, agroalimentare e dell&#8217;acquacoltura con metodo biologico (e s.m.i)<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto \u2013<\/em> La legge nazionale disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell&#8217;acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti: il sistema delle autorit\u00e0 nazionali e locali e degli organismi competenti; i distretti biologici e l&#8217;organizzazione della produzione e del mercato, compresa l&#8217;aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera; le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell&#8217;acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonch\u00e9 la promozione dell&#8217;utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni; l&#8217;uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.<\/p><p>A questa legge si affiancano molteplici decreti ministeriali emanati a seguito del varo del Regolamento (UE) 2018\/848.<\/p><ol start=\"3\"><li><strong>Produzione integrata<\/strong><\/li><\/ol><p>La produzione integrata in agricoltura \u00e8 un <strong>sistema di coltivazione che privilegia tecniche per ridurre l&#8217;impatto ambientale e l&#8217;uso di sostanze chimiche<\/strong>, integrando input naturali e garantendo maggiore sostenibilit\u00e0.<\/p><p><strong>La produzione integrata<\/strong>, riconosciuta a livello comunitario, <strong>si integra con la normativa europea, come la PAC<\/strong>, per promuovere pratiche agricole pi\u00f9 sostenibili.<\/p><p><strong>In Italia, il Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027<\/strong>, attuativo della PAC (Regolamento UE 2021\/2115), promuove l&#8217;agricoltura sostenibile, inclusa la produzione integrata, attraverso misure di sostegno finanziario.<\/p><p>In quest\u2019ottica, il Belpaese ha istituito\u00a0il <strong>\u201cSistema di Qualit\u00e0 Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)\u201d<\/strong><em> (vedi sezione del sito web AECIS dedicata agli schemi di certificazione)<\/em>, che certifica i prodotti agricoli ottenuti con metodi di produzione integrata, con la:<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-02-03;4\"><em>Legge 3 febbraio 2011, n. 4<\/em><\/a><em> &#8211; Disposizioni in materia di etichettatura e di qualit\u00e0 dei prodotti alimentari (e s.m.i.)<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto \u2013<\/em> L\u2019articolo 2 della Legge (comma 3 e seguenti) istituisce il \u00abSistema di qualit\u00e0 nazionale di produzione integrata\u00bb che assicura che le attivit\u00e0 agricole e zootecniche siano esercitate in conformit\u00e0 a norme tecniche di produzione integrata, il cui rispetto viene verificato da organismi terzi accreditati. Il comma 4 del medesimo articolo illustra la definizione di \u00abproduzione integrata\u00bb (<em>\u201csistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversit\u00e0, volti a ridurre al minimo l&#8217;uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici\u201d<\/em>). La legge ricorda che <strong>l&#8217;adesione al Sistema \u00e8 volontaria<\/strong> ed \u00e8 aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.<\/p><p>E\u2019 la <em>Norma UNI 11233<\/em> a fornire le linee guida per la progettazione e l&#8217;attuazione di sistemi di produzione integrata, stabilendo principi e requisiti.<\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><ol start=\"4\"><li><strong>Pesticidi e Nitrati<\/strong><\/li><\/ol><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=celex%3A32009L0128\"><em>Direttiva 2009\/128\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009<\/em><\/a><em>, che istituisce un quadro per l\u2019azione comunitaria ai fini dell\u2019utilizzo sostenibile dei pesticidi\u00a0(e s.m.i.)<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto \u2013 <\/em>La direttiva mira a ridurre i rischi per l&#8217;ambiente e per la salute pur mantenendo la produttivit\u00e0 delle colture e migliorando i controlli relativi all&#8217;uso e alla distribuzione dei pesticidi.<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=celex:32009R1107\"><em>Regolamento (CE) n.\u00a01107\/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21\u00a0ottobre 2009<\/em><\/a><em>, relativo all\u2019immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79\/117\/CEE e 91\/414\/CEE (e. s.m.i.)<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto \u2013 <\/em>Il regolamento stabilisce norme riguardanti l\u2019autorizzazione, l\u2019immissione sul mercato, l\u2019impiego e il controllo all\u2019interno dell\u2019UE dei prodotti fitosanitari, cos\u00ec come sono presentati nella loro forma commerciale. Scopo del regolamento \u00e8 di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell\u2019ambiente e di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l\u2019armonizzazione delle norme relative all\u2019immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola.<\/p><p>Nell&#8217;ambito del Green Deal europeo e in particolare della strategia &#8220;Dal produttore al consumatore&#8221; e di quella per la biodiversit\u00e0, la Commissione europea ha in programma di adottare provvedimenti per ridurre del 50% l&#8217;utilizzo dei pesticidi chimici e il pertinente rischio entro il 2030.<\/p><p>A tal fine, il 22 giugno 2022 la Commissione ha approvato la <strong>proposta di revisione della direttiva sull&#8217;utilizzo sostenibile dei pesticidi<\/strong> che promuove un utilizzo maggiore di soluzioni alternative per proteggere i raccolti dai parassiti e dalle malattie.<\/p><p>Tuttavia, la suddetta proposta di regolamento <strong>\u00e8 stata respinta<\/strong> dal Parlamento nel novembre 2023 e nel febbraio 2024 la Commissione l\u2019ha ritirata su pressione del mondo produttivo e dell\u2019opposizione di diversi Stati membri.<\/p><p><strong>In Italia<\/strong>\u00a0l&#8217;uso sostenibile dei pesticidi \u00e8 regolato dal <strong>Piano d&#8217;Azione Nazionale (PAN)<\/strong> e dal:<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;150\"><em>Decreto Legislativo n.\u00a0150 del 2012<\/em><\/a> che recepisce la Direttiva 2009\/128\/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.<\/li><\/ul><p>Altra norma europea \u00e8 quella che affronta l\u2019<strong>inquinamento delle acque da nitrati di origine agricola<\/strong>:<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=celex:31991L0676\"><em>Direttiva 91\/676\/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991<\/em><\/a><em>, relativa alla protezione delle acque dell&#8217;inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (e s.m.i.)<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto \u2013 <\/em>La cd. Direttiva Nitrati ha come obiettivo la tutela delle acque superficiali e sotterranee dall&#8217;inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole (principalmente fertilizzanti ed effluenti zootecnici).<\/p><p><strong>In Italia<\/strong>, la normativa sui nitrati, che recepisce la Direttiva 91\/676\/CEE, \u00e8 contenuta nel <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152\"><em>Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.\u00a0152 (articolo 92)<\/em><\/a> .<\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><ol start=\"5\"><li><strong>Emissioni e neutralit\u00e0 climatica<\/strong><\/li><\/ol><p>Le attivit\u00e0 industriali generano emissioni di sostanze nocive per la salute umana e per l&#8217;ambiente. L&#8217;<strong>allevamento di bestiame<\/strong> \u00e8 un esempio di attivit\u00e0 industriale che rilascia nell&#8217;ambiente emissioni inquinanti. I paesi dell&#8217;UE hanno stabilito norme comuni per limitare tali emissioni. Oltre al <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX%3A32024R1735\"><em>Regolamento (UE) 2024\/1735<\/em><\/a> (che istituisce un quadro di misure per rafforzare l&#8217;ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette) si segnala la:<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/ALL\/?uri=OJ%3AL_202401785\"><em>Direttiva (UE) 2024\/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024<\/em><\/a><em>, che modifica la direttiva 2010\/75\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell&#8217;inquinamento), e la direttiva 1999\/31\/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto<\/em> &#8211; La direttiva relativa alle emissioni industriali \u00e8 il principale strumento dell&#8217;UE che regolamenta l&#8217;inquinamento causato dalle installazioni industriali. Per ridurre in maniera pi\u00f9 efficace le suddette emissioni, la direttiva riveduta include nel proprio ambito di applicazione <strong>pi\u00f9 aziende zootecniche per allevamenti intensivi su larga scala<\/strong>, compresi gli allevamenti di suini e pollame. Viene altres\u00ec introdotto l&#8217;obbligo per le aziende di adottare un sistema di gestione ambientale per le emissioni industriali e quelle derivanti dall&#8217;allevamento. Le norme puntano a: prevenire e controllare le emissioni nell&#8217;aria, nell&#8217;acqua e nel suolo generate dai pi\u00f9 grandi impianti industriali europei; ridurre al minimo l&#8217;uso delle risorse; rendere i processi pi\u00f9 efficienti; incoraggiare pratiche di economia circolare; garantire la prevenzione e il controllo dei rifiuti.<\/p><p><strong>L&#8217;Italia<\/strong> ha gi\u00e0 iniziato a recepire le direttive europee sulle emissioni industriali, come la Direttiva (UE) 2024\/1785, entro i termini stabiliti (entro il 2026). Nel frattempo resta in vigore il:<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152\"><em>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152<\/em><\/a><em> \u2013 Norme in materia ambientale<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 Si tratta del cosiddetto \u201cTesto Unico Ambientale\u201d, che definisce i limiti di emissione, le procedure di autorizzazione e i controlli per gli impianti e le attivit\u00e0 che producono emissioni. Il D.Lgs. \u00e8 integrato da altre normative europee e nazionali e da ulteriori decreti e provvedimenti che regolano specifici aspetti delle emissioni in atmosfera.<\/p><p>La riduzione delle emissioni non \u00e8 l&#8217;unico modo per conseguire la neutralit\u00e0 climatica. Anche l&#8217;<strong>eliminazione di CO2 dall&#8217;atmosfera mediante cattura nel suolo e nelle foreste<\/strong> contribuisce a ridurre le emissioni totali di gas a effetto serra dell&#8217;UE:<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/ALL\/?uri=CELEX%3A32018R0841\"><em>Regolamento (UE) 2018\/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018<\/em><\/a><em>, relativo all\u2019inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall\u2019uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l\u2019energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525\/2013 e della decisione n. 529\/2013\/UE\u00a0(e s.m.i.)<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 Il regolamento LULUCF (uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura) disciplina le emissioni di gas serra e gli assorbimenti di CO2 nel settore dell\u2019uso del suolo e della silvicoltura. Le norme rivedute fissano un obiettivo UE pi\u00f9 elevato per gli assorbimenti di CO2 da raggiungere entro il 2030. Questo contribuir\u00e0 all\u2019obiettivo generale dell\u2019UE di ridurre le sue emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030 e conseguire la neutralit\u00e0 climatica entro il 2050 (pacchetto legislativo &#8220;Pronti per il 55%&#8221;).<\/p><p>La <strong>certificazione degli assorbimenti di carbonio<\/strong> in Europa \u00e8 un meccanismo volontario che mira a promuovere e certificare progetti di assorbimento di carbonio, come la riforestazione, la carbon-farming e lo stoccaggio di carbonio nei prodotti, per contribuire alla neutralit\u00e0 climatica. Questa certificazione assicura che gli assorbimenti di carbonio siano di alta qualit\u00e0, quantificabili, addizionali, a lungo termine e sostenibili.<\/p><p>L&#8217;Unione europea ha approvato un regolamento che istituisce un quadro di certificazione a livello UE per gli assorbimenti di carbonio:<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/ALL\/?uri=CELEX:32024R3012\"><em>Regolamento (UE) 2024\/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024<\/em><\/a><em>, che istituisce un quadro di certificazione dell\u2019Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 Il regolamento, entrato in vigore il 26 dicembre 2024, detta le regole per la certificazione di attivit\u00e0 di rimozione del carbonio, come lo stoccaggio permanente del carbonio, la carboniocoltura (carbon farming) e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti.\u00a0La certificazione aiuta a creare fiducia, orientare i finanziamenti verso progetti di assorbimento di carbonio, e fornisce informazioni al pubblico sulle attivit\u00e0 di rimozione del carbonio. Il regolamento mira a\u00a0sostenere il conseguimento degli obiettivi dell\u2019Unione nell\u2019ambito dell\u2019accordo di Parigi, in particolare il conseguimento collettivo, al pi\u00f9 tardi entro il 2050, dell\u2019obiettivo della neutralit\u00e0 climatica.<\/p><ol start=\"6\"><li><strong>Tutela del suolo<\/strong><\/li><\/ol><p>I suoli sani sono alla base del\u00a0<strong>95% degli alimenti che consumiamo<\/strong>, ospitano oltre il\u00a0<strong>25% della biodiversit\u00e0<\/strong>\u00a0nel mondo e sono <strong>il pi\u00f9 grande comparto di carbonio terrestre del pianeta<\/strong>. Tuttavia, il suolo \u00e8 una risorsa limitata e oltre il 60% dei suoli dell&#8217;UE\u00a0<strong>non \u00e8 in buone condizioni<\/strong>.<\/p><p><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX%3A52021DC0699\"><em>La strategia dell&#8217;UE per il suolo<\/em><\/a>, presentata dalla Commissione nel 2021, individua un&#8217;importante causa dell&#8217;allarmante stato dei suoli dell&#8217;UE nella mancanza di una normativa specifica dell&#8217;Unione. Per garantire al suolo lo stesso livello di protezione che esiste per l&#8217;acqua, l&#8217;ambiente marino e l&#8217;atmosfera nell&#8217;UE, il 5 luglio 2023 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva sul monitoraggio del suolo:<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/data.consilium.europa.eu\/doc\/document\/ST-11299-2024-INIT\/it\/pdf\"><em>Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio e la resilienza del suolo (Normativa sul monitoraggio del suolo)<\/em><\/a><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 La direttiva proposta istituisce un quadro per il monitoraggio del suolo al fine di migliorare la resilienza e gestire i rischi dei siti contaminati. Stabilisce inoltre principi di mitigazione del consumo di suolo, con particolare attenzione all&#8217;impermeabilizzazione e alla rimozione del suolo. L&#8217;ambizioso obiettivo ultimo della direttiva \u00e8 far s\u00ec che <strong>tutti i suoli siano sani entro il 2050<\/strong>, in linea con l&#8217;obiettivo &#8220;inquinamento zero&#8221; dell&#8217;UE. La direttiva contribuir\u00e0 inoltre alla realizzazione dell&#8217;Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.<\/p><p>Ad aprile 2025 Consiglio e Parlamento dell\u2019UE hanno raggiunto un accordo sulla proposta di direttiva.<\/p><ol start=\"7\"><li><strong>Ripristino della natura<\/strong><\/li><\/ol><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=OJ:L_202401991\"><em>Regolamento (UE) 2024\/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024<\/em><\/a><em>, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022\/869<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 Il regolamento stabilisce norme destinate a contribuire: al recupero a lungo termine e duraturo della biodiversit\u00e0 e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati; al conseguimento degli obiettivi generali dell&#8217;Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralit\u00e0 in termini di degrado del suolo; a una maggiore sicurezza alimentare; all&#8217;adempimento degli impegni internazionali dell&#8217;Unione.<\/p><p>Istituisce altres\u00ec un quadro nel cui ambito gli Stati membri attuano misure di ripristino efficaci in almeno il 20% delle superfici terrestri e nel 20% delle aree marine dell&#8217;UE entro il 2030. Entro il 2050, tali misure dovrebbero essere in vigore per tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino.<\/p><p>A ciascun ecosistema si applicano obiettivi di ripristino diversi e gli Stati membri decideranno le misure specifiche da attuare sui rispettivi territori.<\/p><ol start=\"8\"><li><strong>Gestione sostenibile delle risorse idriche<\/strong><\/li><\/ol><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/dir\/2000\/60\/oj\"><em>Direttiva 2000\/60\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000<\/em><\/a><em>, che istituisce un quadro per l&#8217;azione comunitaria in materia di acque (e s.m.i.)<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 La direttiva quadro sulle acque \u00e8 la normativa principale dell&#8217;Unione europea che riguarda la protezione e il miglioramento dello stato delle acque in tutti gli Stati membri.\u00a0La direttiva mira a raggiungere un buono stato ecologico e chimico per tutte le acque superficiali e sotterranee. In quest\u2019ottica prevede: l&#8217;istituzione di piani di gestione per i distretti idrografici (aree di bacino idrografico) e la definizione di obiettivi ambientali specifici per ogni corpo d&#8217;acqua; la realizzazione di un&#8217;ampia rete di monitoraggio per valutare lo stato delle acque e l&#8217;efficacia delle misure di gestione; include disposizioni per la protezione dalle fonti di inquinamento puntuali (es. scarichi industriali) e diffuse (es. agricoltura); adotta principi di prevenzione dell\u2019inquinamento e precauzione per proteggere l\u2019ambiente.<\/p><p>L&#8217;UE ha formulato di recente raccomandazioni chiave agli Stati membri per migliorare la gestione delle risorse idriche entro il 2027, tra cui: <strong>aumentare il rispetto della legislazione dell&#8217;UE in materia di acque aderendo ai limiti di inquinamento, in particolare l&#8217;inquinamento da nutrienti proveniente dall&#8217;agricoltura<\/strong>, e garantendo che lo scarico delle acque reflue sia gestito in modo adeguato per proteggere l&#8217;ambiente e la salute umana; garantire finanziamenti sufficienti per colmare le carenze di finanziamento e garantire un&#8217;attuazione efficace delle misure di gestione delle risorse idriche; attuare misure supplementari per affrontare le sfide ambientali persistenti, come l&#8217;inquinamento chimico; <strong>promuovere il riutilizzo dell&#8217;acqua e aumentare l&#8217;efficienza e la circolarit\u00e0 per prevenire lo sfruttamento eccessivo delle falde acquifere, combattere le estrazioni illegali e mitigare la siccit\u00e0<\/strong>.<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/ALL\/?uri=celex:32007L0060\"><em>Direttiva 2007\/60\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007<\/em><\/a><em>, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 La Direttiva Alluvioni \u00e8 un quadro legislativo europeo che mira a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni sulla salute umana, l&#8217;ambiente, il patrimonio culturale e l&#8217;attivit\u00e0 economica.\u00a0Impone agli Stati membri di valutare e gestire il rischio di alluvioni attraverso la creazione di mappe di pericolosit\u00e0 e piani di gestione del rischio.<\/p><p><strong>In Italia, la direttiva \u00e8 stata recepita con il <\/strong><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;49\"><strong><em>D.lgs. 49\/2010<\/em><\/strong><\/a> e le attivit\u00e0 di valutazione e gestione del rischio sono state organizzate in diverse fasi, come la valutazione preliminare, l&#8217;elaborazione delle mappe e la redazione dei piani di gestione.<\/p><ol start=\"9\"><li><strong>Gestione rifiuti da imballaggio (economia circolare)<\/strong><\/li><\/ol><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/ALL\/?uri=CELEX:32025R0040\"><em>Regolamento (UE) 2025\/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024<\/em><\/a><em>, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019\/1020 e la direttiva (UE) 2019\/904 e che abroga la direttiva 94\/62\/CE<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 Il regolamento intende affrontare il crescente problema dei rifiuti da imballaggi, uniformare le leggi del mercato interno e promuovere l&#8217;economia circolare. Le norme approvate comprendono obiettivi di riduzione degli imballaggi (del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040) e impongono ai Paesi UE di ridurre in particolare i rifiuti di imballaggio in plastica.\u00a0Determinati tipi di imballaggi di plastica monouso saranno vietati a partire dal 1\u00b0 gennaio 2030. Tra questi figurano gli imballaggi per frutta e verdura fresche non trasformate e per i cibi e le bevande consumati in bar e ristoranti, le monoporzioni (ad esempio condimenti, salse, panna da caff\u00e8 e zucchero), i piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi e le borse di plastica in materiale ultraleggero al di sotto dei 15 micron. Sono previsti obiettivi di riutilizzo specifici da raggiungere entro il 2030 per imballaggi di bevande alcoliche e analcoliche (ad eccezione, tra gli altri, di latte, vino, anche aromatizzato, e superalcolici), imballaggi multipli e imballaggi per la vendita e per il trasporto. Sar\u00e0 introdotta una nuova etichettatura armonizzata per gli imballaggi, per facilitare il conferimento, il recupero e il riciclo.\u00a0\u00a0In vigore dall&#8217;11 febbraio 2025, il regolamento \u00e8 pienamente applicabile dal 12 agosto 2026.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a2d9815 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"a2d9815\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b380865 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"b380865\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ff20e9a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ff20e9a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3><strong>Temi e relative normative afferenti alla dimensione economica e di governance aziendale della sostenibilit\u00e0<\/strong><\/h3><ol><li><strong>Pratiche commerciali sleali filiera agroalimentare<\/strong><\/li><\/ol><p>Le pratiche commerciali sleali nei rapporti interaziendali si discostano dalla buona condotta commerciale e sono in contrasto con i principi di buona fede e correttezza. La filiera agroalimentare \u00e8 vulnerabile alle pratiche commerciali sleali a causa dei <strong>forti squilibri tra piccoli e grandi operatori<\/strong>. Spesso gli agricoltori e i piccoli produttori non dispongono di un potere contrattuale sufficiente per difendere\u00a0i propri interessi.<\/p><p>L&#8217;Unione europea ha pertanto deciso di migliorare la protezione degli agricoltori, nonch\u00e9 dei fornitori di piccole e medie dimensioni, prevedendo norme obbligatorie che vietino determinate pratiche commerciali sleali.<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:32019L0633\"><em>Direttiva (UE) 2019\/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019<\/em><\/a><em>, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto<\/em> &#8211; Allo scopo di contrastare le pratiche che si discostano nettamente dalle buone pratiche commerciali, sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte, la direttiva definisce un <strong>elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate<\/strong> nelle relazioni tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e alimentare e stabilisce <strong>norme minime concernenti l&#8217;applicazione di tali divieti<\/strong>, nonch\u00e9 disposizioni per il coordinamento tra le autorit\u00e0 di contrasto.<\/p><p>E\u2019 attualmente in atto un rafforzamento dell\u2019impianto normativo vigente a tutela delle imprese del comparto, grazie ad una <a href=\"https:\/\/data.consilium.europa.eu\/doc\/document\/ST-16776-2024-INIT\/it\/pdf\"><strong>proposta di regolamento della Commissione europea<\/strong><\/a><strong> che introduce un insieme completo di norme per la cooperazione transfrontaliera contro le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese all&#8217;interno della filiera agricola e alimentare<\/strong>, oltre a <strong>migliorare la cooperazione transnazionale<\/strong> nei casi in cui fornitori e acquirenti si trovano in Stati membri diversi.<\/p><p>Il regolamento proposto introduce un <strong>meccanismo di assistenza reciproca<\/strong>, che consentirebbe alle autorit\u00e0 nazionali di contrasto di chiedere e scambiare informazioni e di chiedere a un&#8217;altra autorit\u00e0 di contrasto di adottare misure per loro conto.<\/p><p>Parallelamente, la Commissione europea propone <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:52024PC0577\">modifiche mirate<\/a> all&#8217;attuale quadro giuridico definito dal regolamento che istituisce un&#8217;<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32013R1308\">Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli (OCM)<\/a>. Anche questa proposta punta a <strong>migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare e sostenere il loro reddito <\/strong>(obbligo generale contratti scritti, istituzione obbligatoria dei meccanismi di mediazione, rafforzamento delle organizzazioni dei produttori e loro associazioni migliorandone il potere contrattuale, sostegno finanziario alle stesse OP, definizione uso termini facoltativi come \u201cgiusto\u201d, \u201cequo\u201d e \u201cfiliere corte\u201d, possibilit\u00e0 per gli agricoltori e altri attori di concordare iniziative di sostenibilit\u00e0).<\/p><p><strong>L\u2019Italia<\/strong> ha fatto sue le indicazioni europee varando una norma di recepimento della suddetta Direttiva.<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-30&amp;atto.codiceRedazionale=21G00202&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=0&amp;qId=&amp;tabID=0.02145491557628798&amp;title=lbl.dettaglioAtto\"><em>Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198<\/em><\/a><em> &#8211; Attuazione della direttiva (UE) 2019\/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonch\u00e9 dell&#8217;articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 Recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2019\/633, che ha dunque lo scopo di contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte, razionalizzando e <strong>rafforzando il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare<\/strong> rispetto alle suddette pratiche.<\/p><p>La normativa non si applica, invece, ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori.<\/p><p>L&#8217;ICQRF (Ispettorato Centrale Repressione Frodi del Masaf)\u00a0\u00e8 l\u2019Autorit\u00e0 nazionale incaricata di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.<\/p><ol start=\"2\"><li><strong>Finanza sostenibile<\/strong><\/li><\/ol><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=celex:32020R0852\"><em>Regolamento (UE) 2020\/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020<\/em><\/a><em> relativo all\u2019istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019\/2088<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 Il Regolamento sulla Tassonomia dell&#8217;UE stabilisce una <strong>classificazione delle attivit\u00e0 economiche che possono essere considerate ecocompatibili in base a sei obiettivi ambientali<\/strong>. Tali obiettivi sono: mitigazione del cambiamento climatico; adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; transizione verso un&#8217;economia circolare; prevenzione e controllo dell&#8217;inquinamento; protezione e ripristino della biodiversit\u00e0 e degli ecosistemi.\u00a0Il regolamento, entrato in vigore il 1\u00b0 gennaio 2022, fornisce una base per la definizione di &#8220;investimenti verdi&#8221; e per la transizione verso un&#8217;economia sostenibile, permettendo dunque agli investitori di identificare e investire in attivit\u00e0 sostenibili.\u00a0<\/p><p><strong>In Italia<\/strong>, la Tassonomia UE \u00e8 stata integrata nel sistema normativo nazionale attraverso <strong>vari provvedimenti<\/strong> (linee guida e direttive dell&#8217;autorit\u00e0 di regolamentazione), che hanno lo scopo di tradurre le disposizioni europee in pratiche concrete per le imprese e gli investitori.<\/p><ol start=\"3\"><li><strong>Compliance aziendale<\/strong><\/li><\/ol><p>La compliance aziendale \u00e8 il processo attraverso cui un&#8217;azienda assicura di rispettare le leggi, i regolamenti e le normative applicabili, nonch\u00e9 le procedure interne e i codici di condotta. Questo include anche il <strong>rispetto di principi etici e di buona condotta<\/strong>.<\/p><p>Oltre alla normativa antiriciclaggio, a quella relativa alla privacy e alla protezione dei dati personali, alle misure preventive per la sicurezza nei luoghi di lavoro, nell\u2019ambito della compliance <strong>assume rilievo in Italia la disciplina della responsabilit\u00e0 amministrativa delle societ\u00e0 introdotta dal:<\/strong><\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;231\"><em>Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231<\/em><\/a><em> &#8211; Disciplina della responsabilit\u00e0 amministrativa delle persone giuridiche, delle societ\u00e0 e delle associazioni anche prive di personalit\u00e0 giuridica, a norma dell&#8217;articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (e s.m.i.)<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 Il decreto legislativo italiano ha introdotto un importante cambiamento nel sistema penale, <strong>rendendo le persone giuridiche (societ\u00e0, enti, ecc.) responsabili per i reati commessi dai loro rappresentanti o dipendenti<\/strong> nel loro interesse o a loro vantaggio.\u00a0Prima di questo decreto, la responsabilit\u00e0 penale era limitata alle persone fisiche che materialmente avevano commesso il reato.\u00a0Il decreto prevede che, per evitare la responsabilit\u00e0 amministrativa, l&#8217;ente possa <strong>adottare un modello di gestione, organizzazione e controllo (Modello 231)<\/strong> che sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;ente.\u00a0Questo modello deve essere implementato e aggiornato regolarmente per essere efficace.<\/p><p>Il D.Lgs. nasce in virt\u00f9 di una delega al Governo ad opera di una legge (Legge 29 settembre 2000, n. 300) di <strong>ratifica ed esecuzione di una serie di atti internazionali<\/strong> (Convenzioni a livello comunitario e OCSE).<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:32019L1937\"><em>Direttiva (UE) 2019\/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019<\/em><\/a><em>, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell\u2019Unione (e s.m.i.)<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 La Direttiva Europea sul Whistleblowing prevede l\u2019adozione di nuovi standard di protezione a favore dei \u201cwhistleblower\u201d (i cosiddetti \u201csegnalanti\u201d). Gli obiettivi della Direttiva sono: rilevare e prevenire comportamenti scorretti e violazioni di leggi e regolamenti; migliorare l&#8217;applicazione della legge implementando canali di segnalazione efficaci, affidabili e sicuri per proteggere i segnalanti da eventuali ritorsioni; proteggere i whistleblower aiutandoli a denunciare atti illeciti o irregolarit\u00e0 in modo sicuro, garantendo la possibilit\u00e0 di segnalare in modo anonimo.<\/p><p>In attuazione della Direttiva (UE) 2019\/1937, <strong>in Italia \u00e8 stato emanato il <\/strong><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023;024\"><strong><em>Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023<\/em><\/strong><\/a> riguardante \u201cla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell&#8217;Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali\u201d.<\/p><ol start=\"4\"><li><strong>Dovere di diligenza (Due diligence)<\/strong><\/li><\/ol><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/dir\/2024\/1760\/oj?locale=it\"><em>Direttiva (UE) 2024\/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024<\/em><\/a><em>, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilit\u00e0 e che modifica la direttiva (UE) 2019\/1937 e il regolamento (UE) 2023\/2859<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 <strong>La CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) introduce obblighi per le imprese di grandi dimensioni per quanto riguarda gli impatti negativi delle loro attivit\u00e0 sui diritti umani e sulla protezione dell&#8217;ambiente<\/strong>. Definisce inoltre le responsabilit\u00e0 connesse a tali obblighi. Le norme non riguardano solo le attivit\u00e0 delle imprese, ma anche quelle delle loro filiazioni e dei loro partner commerciali lungo la catena di attivit\u00e0 delle imprese. La direttiva, entrata in vigore il 25\u00a0luglio\u00a02024, si applicher\u00e0 in funzione delle dimensioni delle imprese secondo un calendario che detta precise scansioni temporali (3 anni dall&#8217;entrata in vigore per imprese con oltre 5000 dipendenti e 1500 milioni di EUR di fatturato; 4 anni dall&#8217;entrata in vigore per imprese con oltre 3000 dipendenti e 900 milioni di EUR di fatturato; 5 anni dall&#8217;entrata in vigore per imprese con oltre 1000 dipendenti e 450 milioni di EUR di fatturato). <strong>La CSDDD impone agli Stati membri, compresa l&#8217;Italia, l&#8217;obbligo di recepire la direttiva nel diritto nazionale entro il 26 luglio 2026<\/strong>. Il 26\u00a0febbraio\u00a02025, nel suo primo pacchetto &#8220;omnibus&#8221;, la Commissione europea ha proposto modifiche alla suddetta direttiva al fine di semplificare gli obblighi in materia di dovere di diligenza, rinviandone di un anno il termine di recepimento e la prima fase dell&#8217;applicazione (riguardante le imprese pi\u00f9 grandi).<\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><ol start=\"5\"><li><strong>Rendicontazione (Bilancio di sostenibilit\u00e0)<\/strong><\/li><\/ol><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/ALL\/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.322.01.0015.01.ITA\"><em>Direttiva (UE) 2022\/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14\u00a0dicembre 2022<\/em><\/a><em> che modifica il regolamento (UE) n.\u00a0537\/2014, la direttiva 2004\/109\/CE, la direttiva 2006\/43\/CE e la direttiva 2013\/34\/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilit\u00e0 (e. s.m.i.)<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 <strong>La Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) impone alle aziende di rendere conto in modo pi\u00f9 dettagliato e standardizzato sulle proprie performance in materia di sostenibilit\u00e0, includendo aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG).\u00a0<\/strong>Le imprese che rientrano, in numero crescente, nell&#8217;ambito di applicazione di tali norme devono dunque fornire informazioni relative a quattro settori<strong>: questioni ambientali, diritti umani, misure anticorruzione, questioni relative alla diversit\u00e0<\/strong>. Sono tenute a pubblicare informazioni dettagliate sull&#8217;impatto della loro attivit\u00e0 sulla societ\u00e0 e sull&#8217;economia e viceversa (&#8220;doppia rilevanza&#8221;). Le nuove norme, entrate in vigore il 5 gennaio 2024, sono intese a: <strong>consentire agli investitori di prendere decisioni vantaggiose sia per le persone che per l&#8217;ambiente; aumentare la responsabilit\u00e0 delle imprese; facilitare la transizione verso un&#8217;economia sostenibile. <\/strong>Le imprese saranno tenute a comunicare le informazioni conformemente ai <strong>principi europei di rendicontazione di sostenibilit\u00e0 (ESRS)<\/strong>. Grazie a tali principi comuni, in tutta l&#8217;UE le imprese pubblicheranno informazioni comparabili e comunicheranno in modo pi\u00f9 efficiente le loro prestazioni in termini di sostenibilit\u00e0<strong>. <\/strong>Il 26 febbraio 2025, nel suo primo pacchetto &#8220;omnibus&#8221;, la Commissione europea ha proposto modifiche alla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilit\u00e0 al fine di rendere quest\u2019ultima pi\u00f9 accessibile e pi\u00f9 facile da attuare. A questo proposito, \u00e8 stata rinviata di due anni l&#8217;entrata in applicazione degli obblighi di cui alla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilit\u00e0 per le grandi imprese che non l\u2019hanno ancora avviata e le PMI quotate. La CE ha altres\u00ec in programma una serie di misure per agevolare la rendicontazione (restringendo l&#8217;ambito di applicazione, consentendo alle imprese che non rientrano nel nuovo ambito di applicazione di presentare relazioni volontarie in base a principi di rendicontazione semplificati, rivedendo e semplificando i principi europei di rendicontazione di sostenibilit\u00e0, ecc.).<\/p><p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La Direttiva CSRD \u00e8 stata <strong>recepita in Italia<\/strong> dal <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-06;125\"><strong><em>Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125<\/em><\/strong><\/a><\/p><ol start=\"6\"><li><strong>Greenwashing (obbligo di correttezza nelle dichiarazioni ambientali)<\/strong><\/li><\/ol><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/ALL\/?uri=CELEX:32024L0825\"><em>Direttiva (UE) 2024\/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28\u00a0febbraio 2024<\/em><\/a><em>, che modifica le direttive\u00a02005\/29\/CE e\u00a02011\/83\/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell\u2019informazione<\/em><\/li><\/ul><p><em>Breve descrizione contenuto<\/em> &#8211; <strong>La Direttiva \u201cgreenwashing\u201d mira a combattere la comunicazione ingannevole che fa sembrare un prodotto o un servizio pi\u00f9 sostenibile di quanto non lo sia in realt\u00e0<\/strong>, introducendo nuove regole per garantire la trasparenza e l&#8217;affidabilit\u00e0 delle informazioni ambientali divulgate dalle aziende.\u00a0L\u2019introdotto <strong>divieto<\/strong> di affermazioni generiche riguarda <strong>indicazioni ambientali generiche<\/strong> come &#8220;rispettoso dell&#8217;ambiente&#8221;, &#8220;naturale&#8221;, &#8220;biodegradabile&#8221; o &#8220;neutrale dal punto di vista climatico&#8221; se non supportate da prove concrete.\u00a0La direttiva prevede inoltre che <strong>i marchi di sostenibilit\u00e0 debbano essere basati su schemi di certificazione approvati<\/strong> o istituiti da autorit\u00e0 pubbliche.\u00a0Da un lato, dunque, <strong>le nuove norme impediscono che i consumatori vengano ingannati<\/strong> dalla comunicazione greenwashing, rendendo le informazioni ambientali pi\u00f9 affidabili e trasparenti. Dall\u2019altro, <strong>le aziende sono incoraggiate a adottare pratiche commerciali pi\u00f9 responsabili e a basare le proprie comunicazioni su fatti concreti<\/strong>.\u00a0La direttiva contribuisce dunque a rendere il <strong>mercato pi\u00f9 trasparente<\/strong> e a garantire che le aziende che adottano comportamenti sostenibili non siano penalizzate da quelle che praticano il greenwashing.\u00a0Entro il 27\u00a0marzo 2026, gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla suddetta direttiva e tali disposizioni si applicano a decorrere dal 27\u00a0settembre 2026.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1c2b5bb e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"1c2b5bb\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;sticky&quot;:&quot;top&quot;,&quot;sticky_on&quot;:[&quot;desktop&quot;],&quot;sticky_offset&quot;:150,&quot;sticky_parent&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;sticky_effects_offset&quot;:0,&quot;sticky_anchor_link_offset&quot;:0}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-525f883 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"525f883\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1319\" height=\"795\" src=\"https:\/\/www.aecis.it\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/iStock-1325676218.jpg\" class=\"attachment-full size-full wp-image-397\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/www.aecis.it\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/iStock-1325676218.jpg 1319w, https:\/\/www.aecis.it\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/iStock-1325676218-300x181.jpg 300w, https:\/\/www.aecis.it\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/iStock-1325676218-1024x617.jpg 1024w, https:\/\/www.aecis.it\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/iStock-1325676218-768x463.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1319px) 100vw, 1319px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cd0cd33 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"cd0cd33\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9f89bc4 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"9f89bc4\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;sticky&quot;:&quot;top&quot;,&quot;sticky_on&quot;:[&quot;desktop&quot;],&quot;sticky_offset&quot;:150,&quot;sticky_parent&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;sticky_effects_offset&quot;:0,&quot;sticky_anchor_link_offset&quot;:0}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3a4ca21 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"3a4ca21\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"727\" src=\"https:\/\/www.aecis.it\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/mani-spighe.jpg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-41\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/www.aecis.it\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/mani-spighe.jpg 896w, https:\/\/www.aecis.it\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/mani-spighe-300x273.jpg 300w, https:\/\/www.aecis.it\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/mani-spighe-768x698.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7fd965e e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"7fd965e\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3845f20 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3845f20\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3><strong>Temi e relative normative afferenti alla dimensione sociale della sostenibilit\u00e0<\/strong><\/h3><ol><li><strong>Lavoro equo e sicuro, conciliazione vita-lavoro, lavoro forzato<\/strong><\/li><\/ol><p>L\u2019UE ha introdotto una serie di norme in materia di lavoro che assicurano un alto livello di protezione sociale. Tali norme includono requisiti minimi sui salari e sulle condizioni di lavoro, come l&#8217;orario massimo settimanale, tutelano i lavoratori part-time e i lavoratori distaccati, e garantiscono il diritto dei lavoratori a essere informati su aspetti importanti del loro impiego. <strong>Queste misure possono essere considerate i fondamenti della dimensione sociale dell&#8217;UE<\/strong>.<\/p><p>Il diritto a condizioni di lavoro eque \u00e8 sancito dal <strong>Pilastro europeo dei Diritti Sociali<\/strong> e nella <strong>Carta dei Diritti Fondamentali dell&#8217;Unione europea<\/strong>.<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=celex%3A32003L0088\"><em>Direttiva 2003\/88\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003<\/em><\/a><em>, concernente taluni aspetti dell&#8217;organizzazione dell&#8217;orario di lavoro<\/em><\/li><\/ul><p><em><br \/>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 La direttiva impone agli Stati membri dell&#8217;UE di garantire i seguenti diritti a tutti i lavoratori: un limite all&#8217;orario di lavoro settimanale; una pausa di riposo durante l&#8217;orario di lavoro se il lavoratore \u00e8 in servizio per pi\u00f9 di 6 ore; un periodo minimo di riposo giornaliero; un periodo minimo di riposo settimanale; ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane all&#8217;anno; protezione extra in caso di lavoro notturno. La direttiva sull&#8217;orario di lavoro contiene anche norme speciali che si applicano a determinate categorie di lavoratori (lavoratori mobili, lavoratori offshore e lavoratori a bordo di navi da pesca marittime).<\/p><p><strong>In Italia, il <\/strong><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-08;66\"><strong><em>Decreto Legislativo 66\/2003<\/em><\/strong><\/a> <em>(e s.m.i.)<\/em><strong> ha recepito la direttiva europea<\/strong>, fissando l&#8217;orario normale di lavoro a 40 ore settimanali, anche se i contratti collettivi possono prevedere durate inferiori.\u00a0La normativa italiana, nel rispetto della direttiva, prevede anche che il datore di lavoro implementi un sistema per misurare la durata dell&#8217;orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore.\u00a0<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=celex%3A32022L2041\"><em>Direttiva (UE) 2022\/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19\u00a0ottobre 2022<\/em><\/a><em> relativa a salari minimi adeguati nell\u2019Unione europea<\/em><\/li><\/ul><p><em><br \/>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 La direttiva stabilisce procedure per l&#8217;adeguatezza dei salari minimi legali, promuove la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari e migliora l&#8217;accesso effettivo alla tutela garantita dal salario minimo per i lavoratori che hanno diritto a un salario minimo a norma del diritto nazionale.<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/ALL\/?uri=CELEX%3A31989L0391\"><em>Direttiva 89\/391\/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989<\/em><\/a><em>, concernente l&#8217;attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (e s.m.i.)<\/em><\/li><\/ul><p><em><br \/>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 Nota anche come &#8220;direttiva quadro sulla salute e sicurezza sul lavoro&#8221;, \u00e8 una normativa europea che stabilisce i principi fondamentali per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attivit\u00e0.\u00a0Essa impone ai datori di lavoro l&#8217;obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, prevedendo misure di prevenzione dei rischi, formazione e informazione, e coinvolgimento dei lavoratori.\u00a0La direttiva quadro costituisce la base di molteplici direttive derivate in diversi ambiti e del regolamento relativo all&#8217;istituzione di un&#8217;Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.<\/p><p>La direttiva 89\/391\/CEE \u00e8 stata <strong>recepita in Italia con il <\/strong><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008;81\"><strong><em>Decreto Legislativo 81\/2008<\/em><\/strong><\/a> <em>(e s.m.i.)<\/em>, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL), che rappresenta il riferimento normativo nazionale in materia.\u00a0<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32019L1158\"><em>Direttiva (UE) 2019\/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019<\/em><\/a><em>, relativa all&#8217;equilibrio tra attivit\u00e0 professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010\/18\/UE del Consiglio<\/em><\/li><\/ul><p><em><br \/>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 La direttiva ha inteso modernizzare il previgente quadro giuridico dell&#8217;UE in materia di congedi per motivi familiari e di modalit\u00e0 di lavoro flessibili, prevedendo: l\u2019introduzione del congedo di paternit\u00e0; il rafforzamento del congedo parentale; l\u2019introduzione del congedo per i caregiver per i lavoratori che forniscono assistenza personale o supporto a un familiare o a una persona che vive nello stesso nucleo familiare; l\u2019estensione del diritto di richiedere modalit\u00e0 di lavoro flessibili (orario di lavoro ridotto, orario di lavoro flessibile e flessibilit\u00e0 sul posto di lavoro) a tutti i genitori lavoratori di bambini fino ad almeno 8 anni di et\u00e0 e a tutti i tutori.<\/p><p><strong>L&#8217;Italia ha recepito questa direttiva<\/strong> con il <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-30;105\"><em>Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n.\u00a0105<\/em><\/a>, entrato in vigore il 13 agosto 2022, che ha introdotto, tra l&#8217;altro, un congedo di paternit\u00e0 obbligatorio di 10 giorni lavorativi per il padre, ha ampliato il congedo parentale e ha introdotto nuove disposizioni per i prestatori di assistenza.\u00a0<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/ALL\/?uri=CELEX:32024R3015\"><em>Regolamento (UE) 2024\/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024<\/em><\/a><em>, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell\u2019Unione e che modifica la direttiva (UE) 2019\/1937<\/em><\/li><\/ul><p><em><br \/>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 Il regolamento stabilisce norme che vietano agli operatori economici di immettere e\u00a0mettere a\u00a0disposizione sul mercato dell\u2019Unione o\u00a0di esportare dal mercato dell\u2019UE prodotti ottenuti con il lavoro forzato (come definito dalla <a href=\"https:\/\/www.ilo.org\/it\/resource\/c29-convenzione-sul-lavoro-forzato-1930\"><em>Convenzione 29 dell\u2019Organizzazione Internazionale del Lavoro<\/em><\/a>), al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e\u00a0contribuire alla lotta contro il lavoro forzato.<\/p><p><strong>In Italia, la normativa sul lavoro forzato \u00e8\u00a0principalmente disciplinata dalla Costituzione, dal Codice Penale e dalle disposizioni internazionali<\/strong>.\u00a0L&#8217;articolo 4 della Costituzione vieta ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio.\u00a0Il Codice Penale, all&#8217;articolo 490, punisce chiunque costringa un&#8217;altra persona a compiere un lavoro forzato.\u00a0<\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><ol start=\"2\"><li><strong>Parit\u00e0 di genere, diversit\u00e0 e inclusione (D&amp;I)<\/strong><\/li><\/ol><p>La parit\u00e0 tra uomini e donne \u00e8 uno dei principi fondanti dell&#8217;Unione europea, sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali.<\/p><p><strong>A norma dell&#8217;articolo 23 della Carta, la parit\u00e0 tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi l&#8217;occupazione, il lavoro e la retribuzione<\/strong>. La legislazione dell&#8217;UE ha negli anni prodotto molteplici interventi.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019ambito lavorativo, \u00e8 possibile citare, tra le altre, le seguenti normative sulla <strong>parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione, impiego e retribuzione<\/strong>:<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/dir\/2006\/54\/oj\/ita\"><em>Direttiva 2006\/54\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5\u00a0luglio 2006<\/em><\/a><em>, riguardante l&#8217;attuazione del principio delle pari opportunit\u00e0 e della parit\u00e0 di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego\u00a0<\/em><\/li><\/ul><p><em><br \/>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 Lo scopo della Direttiva \u00e8 assicurare l&#8217;attuazione del principio delle pari opportunit\u00e0 e della parit\u00e0 di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. A tal fine, essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parit\u00e0 di trattamento per quanto riguarda: l&#8217;accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione; i regimi professionali di sicurezza sociale. Contiene altres\u00ec disposizioni intese a renderne pi\u00f9 efficace l&#8217;attuazione mediante l&#8217;istituzione di procedure adeguate. La direttiva si propone infine di individuare e vietare i comportamenti discriminatori, ivi comprese le molestie.<\/p><p><strong>In Italia la Direttiva 2006\/54\/CE \u00e8 stata recepita con il <\/strong><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;5\"><strong><em>Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n.\u00a05<\/em><\/strong><\/a><\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX%3A32023L0970\"><em>Direttiva (UE) 2023\/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10\u00a0maggio 2023<\/em><\/a><em> volta a rafforzare l&#8217;applicazione del principio della parit\u00e0 di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione\u00a0<\/em><\/li><\/ul><p><em><br \/>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 La Direttiva stabilisce prescrizioni minime intese a rafforzare l&#8217;applicazione del principio della parit\u00e0 di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne (\u00abprincipio della parit\u00e0 di retribuzione\u00bb), sancito dall&#8217;articolo\u00a0157\u00a0TFUE e dal divieto di discriminazione di cui all&#8217;articolo\u00a04 della direttiva\u00a02006\/54\/CE, in particolare tramite la trasparenza retributiva e il rafforzamento dei relativi meccanismi di applicazione. Il recepimento dovr\u00e0 avvenire in tutti i paesi europei entro il\u00a07 giugno 2026.<\/p><p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>L\u2019Italia<\/strong> si \u00e8 attivata per normare <strong>la certificazione della parit\u00e0 di genere <\/strong>varando la:<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;162\"><em>Legge\u00a05 novembre 2021, n. 162<\/em><\/a><em> &#8211; Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunit\u00e0 tra uomo e donna in ambito lavorativo<\/em><\/li><\/ul><p><em><br \/>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 La legge regola la certificazione della parit\u00e0 di genere e introduce modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunit\u00e0), e alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, art.1, commi 145-147 (legge di bilancio 2022). In particolare, l\u2019articolo 4 della legge, che introduce l\u2019articolo 46-bis nel Codice delle pari opportunit\u00e0, dispone che a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2022 <strong>\u00e8 istituita la certificazione della parit\u00e0 di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunit\u00e0 di crescita in azienda, alla parit\u00e0 salariale a parit\u00e0 di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternit\u00e0<\/strong>.<\/p><p>Nell\u2019ambito delle politiche inclusive nei luoghi di lavoro <em>(Diversity &amp; Inclusion-D&amp;I)<\/em>, accanto alla legislazione riguardante la parit\u00e0 di genere non possono essere omesse le fonti normative o prassi volte a <strong>prevenire forme di discriminazione o diversit\u00e0 di trattamento fondate sul sesso, la razza, l&#8217;etn\u00eca, la religione o le convinzioni personali, la disabilit\u00e0, l&#8217;et\u00e0 o l&#8217;orientamento sessuale<\/strong>. A titolo indicativo e non esaustivo, vengono indicate di seguito alcune norme internazionali e nazionali di rilievo che si propongono di regolamentare aspetti essenziali della vita sociale e lavorativa degli individui \u2013 nella fattispecie D&amp;I nei luoghi di lavoro &#8211; e che puntano ad orientare la sfera dei comportamenti \u201csocialmente sostenibili\u201d di una realt\u00e0 aziendale:<\/p><ul><li><em>Norma <\/em><a href=\"https:\/\/www.iso.org\/obp\/ui\/en\/#iso:std:iso:30415:ed-1:v1:en\"><em>\u201cISO 30415:2021 \u2013 Human Resources Management \u2013 Diversity and Inclusion\u201d<\/em><\/a><em>, <\/em>Linea Guida di riferimento che supporta le Organizzazioni ad integrare nei propri sistemi di gestione i principi della valorizzazione delle diversit\u00e0 e della propria capacit\u00e0 di essere una azienda inclusiva<em>.<\/em><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.globalcompactnetwork.org\/files\/pubblicazioni_stampa\/pubblicazioni_network_italia\/LINEE-GUIDA-DIVERSITY-INCLUSION-IN-AZIENDA.pdf\"><em>Linee-guida sulla diversit\u00e0 e inclusione nei luoghi di lavoro<\/em><\/a><em> (a cura del Network italiano del Global Compact delle Nazioni Unite).<\/em><\/li><li><u>Disabilit\u00e0<\/u>: <em>Convenzioni ONU e OIL<\/em>, <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/ALL\/?uri=celex:32000L0078\"><em>Direttiva 2000\/78\/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000<\/em><\/a><em>, che stabilisce un quadro generale per la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, <\/em><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68\"><em>Legge del 12 marzo 1999, n.\u00a068<\/em><\/a><em> recante &#8220;Norme per il diritto al lavoro dei disabili&#8221; (e s.m.i.).<\/em><\/li><li><u>Migranti<\/u>: Convenzioni internazionali (ONU e altre)<\/li><li><u>Giovani<\/u>: <em>Dichiarazione OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro (riguardo alla eliminazione del lavoro minorile), <\/em><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/ALL\/?uri=CELEX:32018H0502(01)\"><em>Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018<\/em><\/a><em>, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualit\u00e0, <\/em><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81\"><em>Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.\u00a081<\/em><\/a><em> (Jobs Act) (e s.m.i.).<\/em><\/li><\/ul><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><ol start=\"3\"><li><strong>Alimentazione e salute (sicurezza alimentare)<\/strong><\/li><\/ol><p>La politica dell&#8217;UE in materia di sicurezza alimentare mira a <strong>proteggere la salute umana e gli interessi dei consumatori <\/strong>(garantendo, pertanto, una <strong>funzione sociale<\/strong> di estremo rilievo) e a favorire il corretto funzionamento del mercato unico. Oltre al rispetto della salute animale, l\u2019Unione e gli Stati membri provvedono affinch\u00e9 siano rispettate le norme in materia di igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi e prevenzione della contaminazione degli alimenti. L&#8217;UE disciplina altres\u00ec l&#8217;etichettatura dei generi alimentari e dei mangimi.<\/p><p>Nell&#8217;aprile 2004, nell&#8217;ambito della strategia &#8220;Dal produttore al consumatore&#8221;, \u00e8 stato adottato un nuovo quadro legislativo, noto come &#8220;pacchetto igiene&#8221;, riguardante l&#8217;igiene dei prodotti alimentari, che comprende il:<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=celex:32004R0852R%2801%29\"><em>Regolamento (CE) n. 852\/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004<\/em><\/a><em>, sull\u2019igiene dei prodotti alimentari (e s.m.i.)<\/em><\/li><\/ul><p><em><br \/>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 Il regolamento e i suoi allegati definiscono una serie di requisiti per l\u2019Unione che le aziende che lavorano con gli alimenti devono soddisfare per garantire che gli alimenti siano sicuri per i consumatori. Il principio chiave \u00e8 che tutti coloro che lavorano nel settore alimentare devono garantire che gli alimenti siano trattati in modo igienico e sicuro, ovvero privi di contaminazioni da rischi di origine alimentare, in ogni fase del processo produttivo. L\u2019obiettivo viene raggiunto con: prassi corrette in materia di igiene; procedure basate sull\u2019analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP).<\/p><p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>In Italia<\/strong>, questo regolamento \u00e8 stato <strong>recepito attraverso il <\/strong><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;193\"><strong><em>Decreto Legislativo 193\/2007<\/em><\/strong><\/a><strong><em> (e s.m.i.)<\/em><\/strong><\/p><p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Strettamente correlato al suddetto regolamento \u00e8 il:<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=celex:32002R0178\"><em>Regolamento (CE) n. 178\/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002<\/em><\/a><em>, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l&#8217;Autorit\u00e0 europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (e s.m.i.)<\/em><\/li><\/ul><p><em><br \/>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 Il regolamento sui principi e requisiti generali della legislazione alimentare dell\u2019Unione integra anche i requisiti di igiene stabilendo <strong>obblighi in materia di tracciabilit\u00e0 degli alimenti<\/strong> e prescrivendo che quando si rileva che una spedizione di alimenti presenta un rischio grave per la salute, un\u2019impresa alimentare deve immediatamente ritirare tale alimento dal mercato e informare gli utenti e l\u2019autorit\u00e0 competente.<\/p><p><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em>Il <strong>recepimento in Italia<\/strong> \u00e8 avvenuto con il varo del <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;190\"><strong><em>Decreto Legislativo 190\/2006<\/em><\/strong><\/a><strong><em> (e s.m.i.)<\/em><\/strong><\/p><p><em>\u00a0<\/em><\/p><p>Il pacchetto igiene ha inoltre istituito un <strong>quadro comunitario per i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano<\/strong>, che ora \u00e8 stato sostituito dal:<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg\/2017\/625\/oj?locale=it\"><em>Regolamento (UE) 2017\/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017<\/em><\/a><em>, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivit\u00e0 ufficiali effettuati per garantire l\u2019applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanit\u00e0 delle piante nonch\u00e9 sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999\/2001, (CE) n. 396\/2005, (CE) n. 1069\/2009, (CE) n. 1107\/2009, (UE) n. 1151\/2012, (UE) n. 652\/2014, (UE) 2016\/429 e (UE) 2016\/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1\/2005 e (CE) n. 1099\/2009 del Consiglio e delle direttive 98\/58\/CE, 1999\/74\/CE, 2007\/43\/CE, 2008\/119\/CE e 2008\/120\/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854\/2004 e (CE) n. 882\/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89\/608\/CEE, 89\/662\/CEE, 90\/425\/CEE, 91\/496\/CEE, 96\/23\/CE, 96\/93\/CE e 97\/78\/CE del Consiglio e la decisione 92\/438\/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (e s.m.i.)<\/em><\/li><\/ul><p><em><br \/>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 Il regolamento stabilisce <strong>norme comuni per i controlli ufficiali<\/strong> dell\u2019Unione europea volti a garantire che la legislazione riguardante la filiera agroalimentare a tutela della salute umana, della salute e del benessere degli animali, e della salute delle piante sia correttamente applicata e resa esecutiva. Il regolamento introduce un sistema pi\u00f9 armonizzato e coerente di controlli ufficiali e misure esecutive <strong>lungo la filiera agroalimentare <\/strong>(dai produttori primari ai rivenditori al dettaglio e ai ristoratori, compresi selezionatori, coltivatori, allevatori e commercianti di animali e piante), rafforzando il principio dei controlli basati sul rischio.<\/p><p><strong>In Italia<\/strong>, il <strong>recepimento<\/strong> del Regolamento (UE) 2017\/625 \u00e8 avvenuto attraverso il <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;27\"><strong><em>Decreto Legislativo 27\/2021<\/em><\/strong><\/a><strong><em> (e s.m.i.)<\/em><\/strong><\/p><p>Il <strong>quadro giuridico in materia di etichettatura alimentare<\/strong> mira, inoltre, a <strong>garantire l&#8217;accesso dei consumatori a informazioni chiare, comprensibili e affidabili sul contenuto<\/strong> e sulla composizione dei prodotti, in modo da tutelare la loro salute e i loro interessi.<\/p><p>La principale novit\u00e0 in questo ambito \u00e8 stata introdotta dal:<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg\/2011\/1169\/oj?locale=it\"><em>Regolamento (UE) n.\u00a01169\/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25\u00a0ottobre 2011<\/em><\/a><em>, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.\u00a01924\/2006 e (CE) n.\u00a01925\/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87\/250\/CEE della Commissione, la direttiva 90\/496\/CEE del Consiglio, la direttiva 1999\/10\/CE della Commissione, la direttiva 2000\/13\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002\/67\/CE e 2008\/5\/CE della Commissione e il regolamento (CE) n.\u00a0608\/2004 della Commissione (e s.m.i.)<\/em><\/li><\/ul><p><em><br \/>Breve descrizione contenuto<\/em> \u2013 Il regolamento definisce in modo generale <strong>i principi, i requisiti e le responsabilit\u00e0 che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l\u2019etichettatura degli alimenti<\/strong>. Fissa gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all\u2019informazione e le procedure per la fornitura di informazioni sugli alimenti, tenendo conto dell\u2019esigenza di prevedere una flessibilit\u00e0 sufficiente in grado di rispondere alle evoluzioni future e ai nuovi requisiti di informazione. Il regolamento <strong>si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare<\/strong> quando le loro attivit\u00e0 riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. <strong>Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale<\/strong>, compresi quelli forniti dalle collettivit\u00e0, e a quelli destinati alla fornitura delle collettivit\u00e0.<\/p><p>Il Regolamento (UE) n.\u00a01169\/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, \u00e8 stato <strong>recepito in Italia<\/strong> attraverso il <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231\"><strong><em>Decreto Legislativo 231\/2017<\/em><\/strong><\/a><strong><em> (e s.m.i.)<\/em><\/strong><\/p><p><em>\u00a0<\/em><\/p><p><em>\u00a0<\/em><\/p><ol start=\"4\"><li><strong>Societ\u00e0 Benefit (impegno a favore della collettivit\u00e0)<\/strong><\/li><\/ol><p>Altro aspetto fondamentale che rientra nel quadro delle iniziative socialmente sostenibili promosse dalle aziende (anche del settore agroalimentare), \u00e8 rinvenibile nel <strong>supporto fornito ad organizzazioni no-profit<\/strong>, generalmente operanti nel territorio di riferimento, <strong>in azioni che si traducono in un beneficio per le comunit\u00e0 locali<\/strong>.<\/p><p>L\u2019evoluzione massima di questo impegno pu\u00f2 essere incarnata dall\u2019adozione della forma giuridica delle Societ\u00e0 Benefit. L&#8217;Italia \u00e8 stato il primo paese in Europa a introdurre questo modello di societ\u00e0, grazie alla novit\u00e0 introdotta dalla:<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/assobenefit.org\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/2015-12-28_testo_della_legge_sulle_societa%CC%80_benefit.pdf\"><em>Legge di Stabilit\u00e0 2016 (Legge 208\/2015, commi 376-384, art. 1)<\/em><\/a><em>, <\/em>la quale prevede che <strong>le aziende che perseguano, oltre allo scopo di lucro, anche una o pi\u00f9 finalit\u00e0 di beneficio comune, possano adottare questa forma giuridica<\/strong>. Le Societ\u00e0 Benefit sono tenute a <strong>redigere annualmente una relazione di impatto<\/strong>, che deve essere allegata al bilancio e pubblicata sul sito web aziendale, per dimostrare il raggiungimento delle finalit\u00e0 di beneficio comune.\u00a0La relazione di impatto deve essere <strong>redatta utilizzando uno standard di valutazione esterno<\/strong>, come quello sviluppato da enti terzi.\u00a0<\/li><\/ul><p><br \/>Nonostante le Societ\u00e0 Benefit siano oggi presenti in diversi Stati membri, a livello europeo \u00e8 assente una disciplina armonizzata in materia.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La legislazione sulla sostenibilit\u00e0 (in senso lato) pu\u00f2 riguardare in maniera specifica le filiere IG (\u00e8 il caso del Regolamento 2024\/1143), il solo comparto agricolo (es. pacchetto legislativo PAC), ma altres\u00ec orizzontalmente diversi o la generalit\u00e0 dei settori produttivi. 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